Premi di produttività, l’Agenzia conferma il nuovo limite
Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (AdE - Risoluzione 09 giugno 2026, n. 22/E)
Premi di produttività, l’Agenzia conferma il nuovo limite
Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (AdE - Risoluzione 09 giugno 2026, n. 22/E)
La risoluzione prende origine da alcuni quesiti pervenuti all'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) al regime di tassazione sostitutiva previsto per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.
I commi da 182 a 190 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali ai premi di produttività e alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Originariamente tale imposta era fissata nella misura del 10% e trovava applicazione entro il limite di 2.000 euro lordi, elevabile a 2.500 euro nelle aziende che prevedevano il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Il comma 184 della medesima legge, che riconosce al dipendente non soltanto la possibilità di beneficiare della tassazione sostitutiva, ma anche la facoltà di scegliere se ricevere il premio in denaro oppure sotto forma di beni e servizi. In tale contesto, il legislatore ha previsto che determinati benefit disciplinati dall'articolo 51 del TUIR non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non siano soggetti all'imposta sostitutiva, anche quando siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione totale o parziale del premio di produttività.
L'Agenzia ricorda poi quanto già chiarito con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, secondo cui l'esclusione da tassazione dei benefit ottenuti in sostituzione dei premi di produttività è subordinata al rispetto di due limiti: da un lato, il limite massimo delle somme assoggettabili all'imposta sostitutiva e, dall'altro, i limiti specificamente previsti per ciascuna tipologia di utilità dall'articolo 51 del TUIR.
Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte per modificare sia l'aliquota sia il limite massimo di importo agevolabile. La risoluzione ripercorre brevemente tale evoluzione normativa, ricordando che il limite è stato elevato da 2.000 a 3.000 euro dalla legge di bilancio 2017 e che, negli anni successivi, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata progressivamente ridotta fino al 5%.
La principale novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 è contenuta nell'articolo 1, comma 9, che dispone che, per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sia applicabile con l'aliquota ridotta all'1% ed entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.
Proprio in relazione a questa modifica sono sorti dubbi interpretativi. In particolare, è stato chiesto se il nuovo limite di 5.000 euro possa trovare applicazione anche quando il lavoratore, anziché ricevere il premio in denaro, eserciti l'opzione prevista dal comma 184 e scelga di convertirlo in benefit aziendali disciplinati dall'articolo 51 del TUIR.
L'incertezza nasce dal fatto che la legge di bilancio 2026, nel modificare il regime agevolativo, interviene espressamente soltanto sul comma 182 della legge di stabilità 2016, senza richiamare direttamente il successivo comma 184 relativo alla conversione del premio in welfare aziendale.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate adotta una lettura "logico-sistematica" della normativa. La risoluzione evidenzia infatti che il comma 184, nel disciplinare la scelta tra premio in denaro e premio in natura, rinvia espressamente alla disciplina dell'imposta sostitutiva prevista dai commi 182 e seguenti. Di conseguenza, secondo l'Amministrazione finanziaria, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 al comma 182 devono riflettersi anche nell'ambito applicativo del comma 184.
Pertanto, anche quando il lavoratore opta per l'erogazione del premio sotto forma di benefit aziendali di cui all'articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. In altri termini, l'innalzamento del plafond agevolato da 3.000 a 5.000 euro opera non soltanto per i premi assoggettati all'imposta sostitutiva dell'1%, ma anche per i benefit fruiti in sostituzione dei premi stessi, ferma restando l'applicazione dei limiti specifici previsti dall'articolo 51 del TUIR per ciascuna categoria di welfare aziendale.
In conclusione, l'Agenzia precisa che restano valide, per quanto compatibili con le nuove disposizioni, le indicazioni operative già fornite nelle circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, alle quali rinvia per ulteriori approfondimenti interpretativi e applicativi.
di Anna Russo
Fonte normativa



