mercoledì, 24 aprile 2024 | 11:23

Commercialisti: chiarimenti sui provvedimenti di sospensione

Precisazioni su come si debba procedere nel caso in cui un iscritto, soggetto alla sospensione per morosità, sia attinto da un altro provvedimento di sospensione o per altra causa che impedisca l'avvio della procedura di cancellazione (CNDCEC - PO 16 aprile 2024 n. 15)

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Commercialisti: chiarimenti sui provvedimenti di sospensione

Precisazioni su come si debba procedere nel caso in cui un iscritto, soggetto alla sospensione per morosità, sia attinto da un altro provvedimento di sospensione o per altra causa che impedisca l'avvio della procedura di cancellazione (CNDCEC - PO 16 aprile 2024 n. 15)

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Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale, dispone che “Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento” (art. 26, co. 3, del medesimo regolamento). L'esecutività del provvedimento disciplinare, pertanto, decorre dalla data della notifica della sanzione disciplinare al professionista una volta trascorsi i trenta giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 55 dell'Ordinamento professionale.

Ciò posto, si ritiene che l'esecutività dei provvedimenti disciplinari, ivi compresi i provvedimenti di sospensione per morosità, non abbia alcuna correlazione con il termine di 60 giorni previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi, il quale stabilisce che “Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, co. 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”.

Il suddetto termine di 60 giorni, infatti, rappresenta un presupposto procedurale, prescritto dal citato Regolamento, entro il quale l'iscritto ha facoltà di sanare la pregressa morosità, una volta che sia decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione a suo carico, e che si pone per il Consiglio o il Collegio di Disciplina come condizione per poter avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dopo che i suddetti 60 giorni siano inutilmente trascorsi senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione contributiva.

Con riferimento al quesito relativo alla cancellazione, si fa presente che l'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005 non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Tuttavia, nel caso in cui il procedimento disciplinare in capo all'iscritto si sia concluso con un provvedimento di sospensione per morosità ed a tale provvedimento abbia fatto seguito un ulteriore provvedimento di sospensione per morosità, atteso che l'effetto finale della procedura ex art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi è la cancellazione dell'iscritto moroso, si ritiene che quest'ultima possa essere avviata nei confronti del professionista una volta decorso l'anno dalla notifica del secondo provvedimento di sospensione per morosità e trascorsi invano gli ulteriori 60 giorni concessi all'iscritto per sanare la pregressa morosità, fermo restando sempre l'obbligo di recupero delle somme dovute in capo al Consiglio dell'Ordine.

Nel provvedimento di cancellazione, pertanto, si dovrà fare riferimento ai precedenti provvedimenti di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall'albo, rimarrà immutato il diritto dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui il professionista era iscritto all'albo.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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