mercoledì, 24 aprile 2024 | 10:34

Assenza ingiustificata dal servizio in giorno festivo: illegittimo il licenziamento

L’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, DLgs n. 165/2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo (Cassazione - sentenza 4 aprile 2024 n. 8956, sez. lav.)

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Assenza ingiustificata dal servizio in giorno festivo: illegittimo il licenziamento

L’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, DLgs n. 165/2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo (Cassazione - sentenza 4 aprile 2024 n. 8956, sez. lav.)

Il caso

Un’ insegnante di scuola primaria veniva licenziata all’esito di un procedimento disciplinare nel quale le era stata contestata l’assenza ingiustificata dal servizio per quattro giorni nell’arco di un quadrimestre e, quindi, “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio”, secondo quanto previsto dall’art. 55-quater, lett. b, DLgs. n. 165/2001.
La lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento negando l’addebito con riferimento a tre giornate di assenza e, comunque, la proporzionalità della sanzione applicata rispetto alla gravità dell’illecito disciplinare contestato.
L’impugnazione, tuttavia, veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
Avverso la sentenza d’appello, dunque, l’insegnante ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’assenza ingiustificata con riferimento a tre dei quattro giorni indicati nel provvedimento sanzionatorio.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che, poiché la sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l’errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità.
Pertanto, nel caso sottoposto ad esame, risultava decisivo il palese errore insito nell’essere stata contestata, come giorno di assenza, anche una domenica, ovverosia un giorno in cui il servizio scolastico non viene prestato e la dipendente non avrebbe dovuto, né potuto, recarsi al lavoro.
Secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, dopo la produzione di un primo certificato medico che attestava la malattia, veniva richiesto dalla lavoratrice un secondo certificato medico attestante la continuazione della malattia solo in data successiva, lasciando scoperti due giorni: domenica e lunedì.
Dalla giusta considerazione che, in caso di continuazione di malattia, il nuovo certificato medico deve essere chiesto dal lavoratore nel primo giorno successivo a quello di scadenza del primo certificato, anche se si tratta di un giorno festivo, la Corte territoriale aveva tratto l’errata conseguenza che anche la domenica potesse essere contestata, sul piano disciplinare, come giorno di assenza ingiustificata dal servizio. Al contrario, come evidenziato dal Collegio, ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa; non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione.
Il ritardo nel richiedere il rilascio del secondo certificato medico può eventualmente essere giudicato, di per sé, un inadempimento del lavoratore, ma non può certo essere una base su cui costruire artificiosamente una impossibile assenza del lavoratore dal servizio.
Sulla base di tali presupposti i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui l’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui il lavoratore non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa