mercoledì, 24 aprile 2024 | 10:52

Conversione Decreto PNNR: le modifiche in arrivo per la patente a punti

Il Senato, con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un'astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 1110 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 19/2024, nel testo licenziato dalla Camera, sulle ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. Vediamo, nel dettaglio, le modifiche previste per la "patente a crediti" (Senato - comunicato 23 aprile 2024)

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Conversione Decreto PNNR: le modifiche in arrivo per la patente a punti

Il Senato, con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un'astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 1110 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 19/2024, nel testo licenziato dalla Camera, sulle ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. Vediamo, nel dettaglio, le modifiche previste per la "patente a crediti" (Senato - comunicato 23 aprile 2024)

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In primo luogo, l’emendamento al Decreto PNRR ha previsto l’esclusione del possesso della patente a punti per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Il rilascio della patente è subordinato, tra l’altro, all’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Un ulteriore emendamento ha disposto la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Introdotta, altresì, la tabella recante le fattispecie che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

- infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 crediti;

- infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 crediti;

- infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 crediti

- infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 29 crediti;

- malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 10 crediti.



Per chi opera senza patente ovvero senza il documento equivalente, infine, l’emendamento al decreto PNRR prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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