mercoledì, 24 aprile 2024 | 12:59

Professionisti delegati alle vendite: precisazioni sugli obblighi di aggiornamento formativo

Forniti chiarimenti dai commercialisti in relazione all'individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo (CNDCEC - PO 16 aprile 2024 n. 37)

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Professionisti delegati alle vendite: precisazioni sugli obblighi di aggiornamento formativo

Forniti chiarimenti dai commercialisti in relazione all'individuazione del triennio entro il quale i professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite costituiti presso ciascun Tribunale devono assolvere agli obblighi di aggiornamento formativo (CNDCEC - PO 16 aprile 2024 n. 37)

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A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 gli elenchi dei professionisti delegati alle vendite sono aggiornati costantemente (nei termini indicati dai singoli tribunali), pertanto, rispetto al passato, le iscrizioni non avvengono più in un'unica data, bensì possono essere disposte costantemente nel tempo.

Si rammenta che, possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni (art. 179-ter, co. 3, 6, disp. att. c.p.c.).

La Scuola superiore della magistratura, inoltre, elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo. Nessuno può essere iscritto in più di un elenco (art. 179-ter, co. 8 a 11, disp. att. c.p.c.).

Ne discende che l'individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l'iscrizione nell'elenco citato. Conseguentemente anche l'obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l'anno) non deve essere valutato con riferimento all'anno solare, bensì con riferimento all'effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell'elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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