mercoledì, 24 aprile 2024 | 12:13

Conversione Decreto PNRR: novità per professionisti e imprese

L'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del d-l n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di seguito le novità introdotte per i professionisti e le imprese (Senato - comunicato 23 aprile 2024)

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Conversione Decreto PNRR: novità per professionisti e imprese

L'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del d-l n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di seguito le novità introdotte per i professionisti e le imprese (Senato - comunicato 23 aprile 2024)

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Modifiche alla disciplina della professione della guida turistica (art. 8, co. 17-bis)

L’articolo 8, comma 17-bis, inserito in sede referente, modifica in più punti la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica. Le modifiche apportate intervengono sulle norme relative a:

- requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica;

- conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione;

- composizione e aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche;

- regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero;

- corsi di specializzazione e aggiornamento;

- disciplina di divieti e sanzioni.


Disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali (art. 25-bis)

L’articolo 25-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca una disposizione volta a consentire agli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici.

Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 (art. 36-bis)

L’articolo 36-bis, inserito dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012.

Transizione 5.0 (art. 38)

L’articolo 38, modificato in sede referente, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.

Le norme dispongono, tra l’altro, in ordine a: requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi:

- investimenti agevolabili;

- misura dell’agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;

- condizioni di accesso all’agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l’effettiva realizzazione degli investimenti;

- modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;

- regime dei controlli;

- implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell’andamento dell’agevolazione.

Per effetto dell’esame in sede referente è stato specificato il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l’attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.

Sempre in sede referente è stato specificato il contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina in esame, che tra l‘altro deve specificare il al costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili (art. 41-bis)

L’articolo 41-bis, inserito dalla Camera, modifica la norma che – previa definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive – assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all’attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo.
La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: l’articolo 41-bis, sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.

di Anna Russo

Fonte normativa

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