giovedì, 29 agosto 2024 | 11:33

Affitti brevi: conto alla rovescia per l’entrata in funzione dalla “BDSR”

Il 1° settembre 2024 è prevista l’entrata in esercizio della Banca Dati Strutture Ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN (MIT - dm 06 giugno 2024 n. 16726)

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Affitti brevi: conto alla rovescia per l’entrata in funzione dalla “BDSR”

Il 1° settembre 2024 è prevista l’entrata in esercizio della Banca Dati Strutture Ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN (MIT - dm 06 giugno 2024 n. 16726)


L’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico sono attestati con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che dà avvio alla fase 2 di assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN).

 

L’entrata in funzione della BDSR permetterà di gestire le problematiche eventualmente emerse al momento dell’apertura della banca dati ai titolari e ai gestori delle strutture turistico ricettive e ai locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, al fine di ottenere il CIN.

Entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso, i titolari e i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche devono accedere alla BDSR per integrare i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva e ottengono il CIN.

Decorso inutilmente tale termine, ferma restando la possibilità di accedere anche successivamente alla BDSR, i medesimi soggetti sono passibili delle sanzioni di cui all’art. 13-ter, co. 9, DL 18 ottobre 2023 n. 145.

 

Alla piattaforma si accede attraverso identificazione SPID e il sistema individua autonomamente le strutture ricettive e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato, in tal modo consentendo allo stesso l’inserimento delle informazioni mancanti per l’ottenimento del CIN. L’utente comunica telematicamente alla Regione e alla Provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti. Conseguentemente l’ente territoriale, previa verifica e con il supporto del Ministero, provvede ad integrare o modificare il proprio database in interoperabilità.


Al corretto completamento del set informativo, l’utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

In tutti i casi, il rilascio del CIN è strettamente funzionale alla sola pubblicizzazione della struttura ricettiva o dell’unità immobiliare destinata a locazione breve o per finalità turistiche e non esonera l’interessato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalle rispettive normative regionali, delle Province autonome e comunali per l’esercizio dell’attività ricettiva, quali il conseguimento del titolo abilitativo ovvero la presentazione di SCIA o di altra comunicazione richiesta a tal fine.

 

di Patrizio Petricelli

 

Fonte Normativa

 

Approfondimento

 

Rassegna Stampa