venerdì, 14 marzo 2025 | 17:30

Contributi volontari anno 2025

In considerazione della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'Istituto ha determinato gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 2025 alle Gestioni FPLD, alla Gestione artigiani-commercianti ed alla Gestione separata (INPS - circolare 14 marzo 2025, n. 58)

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Contributi volontari anno 2025

In considerazione della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'Istituto ha determinato gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 2025 alle Gestioni FPLD, alla Gestione artigiani-commercianti ed alla Gestione separata (INPS - circolare 14 marzo 2025, n. 58)

Lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell'indice ISTAT (+0,8%) per l'anno 2025:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 241,36 euro;

- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a 55.448,00 euro;

- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a 120.607,00 euro.

Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.

L'aliquota del contributo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è pari al 27,87%.

Nella tabella che segue si riportano - per gli anni dal 2025 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

Iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD, iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD, quali Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all'anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all'adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:

- per i soggetti iscritti al Fondo Volo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l'aliquota del 40,82%;

- per i soggetti iscritti al Fondo Volo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l'aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164);

- per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione l'aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%.

Per individuare l'aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice "Tipo lavoratore" indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

X3 = aliquota IVS del 40,82%;

Y3 = aliquota IVS del 37,70%;

Z3 = aliquota IVS del 38%.

Iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

Per l'anno 2025 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che è confermata, quindi, al 32,65%.

Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, in quanto iscritti al FPLD o all'evidenza contabile separata del medesimo FPLD, è confermata l'aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Artigiani e commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Inps - circolare 3 giugno 2003 n. 96).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2025 deve essere calcolato con le seguenti aliquote:

- Artigiani, 24%;

- Commercianti, 24,48%.

ARTIGIANI

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Contribuzione mensile

1

Fino a € 18.555

€ 18.555

€ 371,10

2

da € 18.556 a € 24.704

€ 21.630

€ 432,60

3

da € 24.705 a € 30.853

€ 27.779

€ 555,58

4

da € 30.854 a € 37.002

€ 33.928

€ 678,56

5

da € 37.003 a € 43.151

€ 40.077

€ 801,54

6

da € 43.152 a € 49.300

€ 46.226

€ 924,52

7

da € 49.301 a € 55.447

€ 52.374

€ 1.047,48

8

da € 55.448

€ 55.448

€ 1.108,96

COMMERCIANTI

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Contribuzione mensile

1

Fino a € 18.555

€ 18.555

€ 378,53

2

da € 18.556 a € 24.704

€ 21.630

€ 441,26

3

da € 24.705 a € 30.853

€ 27.779

€ 566,70

4

da € 30.854 a € 37.002

€ 33.928

€ 692,14

5

da € 37.003 a € 43.151

€ 40.077

€ 817,58

6

da € 43.152 a € 49.300

€ 46.226

€ 943,02

7

da € 49.301 a € 55.447

€ 52.374

€ 1.068,43

8

da € 55.448

€ 55.448

€ 1.131,14

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile".

Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2025, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Poiché nel 2025 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non può essere inferiore a 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 14 marzo 2025, n. 58