Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale
Il Mef con decreto 28 aprile 2025 fornisce i criteri di elaborazione della proposta
Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale
Il Mef con decreto 28 aprile 2025 fornisce i criteri di elaborazione della proposta
Con il decreto in oggetto viene approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formula, ai contribuenti di minori dimensioni che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. (art. 9, co. 1 , dlgs n. 13 del 2024)
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche allegate al decreto per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.
Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica.
La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati nelle note tecniche e metodologiche allegate al decreto.
Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
b. il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.
I redditi e il valore della produzione netta di cui alle lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
Cessazione degli effetti del concordato
Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali.
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025
L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui sopra e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:
a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari di cui sopra sono riconducibili alle situazioni eccezionali verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
Misure per graduare la proposta di concordato
Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia allegata.
Ai medesimi fini, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta, tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato come sopra indicato.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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