Tassazione plusvalenze da cripto-attività: la franchigia di 2.000 euro
Con la FAQ pubblicata il 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della tassazione sostitutiva del 26% alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da cripto-attività, con specifico riferimento alla franchigia annuale di 2.000 euro prevista per le persone fisiche non in regime d’impresa
Tassazione plusvalenze da cripto-attività: la franchigia di 2.000 euro
Con la FAQ pubblicata il 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della tassazione sostitutiva del 26% alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da cripto-attività, con specifico riferimento alla franchigia annuale di 2.000 euro prevista per le persone fisiche non in regime d’impresa
A partire dal periodo d’imposta 2023, il nuovo quadro normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 126 a 147, L 29 dicembre 2022, n. 197) ha definito in modo strutturato il regime fiscale delle cripto-attività, includendole espressamente tra i redditi diversi di natura finanziaria. La disposizione prevede che le plusvalenze realizzate da soggetti privati siano soggette a un’imposta sostitutiva del 26%, con una franchigia annuale di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva è applicata con l’aliquota del 33% (art. 1, commi 27-29, L 30 dicembre 2024, n. 207)
Come si calcola la base imponibile
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta si calcola al netto della franchigia. Ad esempio, se un contribuente ha realizzato plusvalenze e altri proventi per 2.500 euro nel 2024, la parte imponibile sarà 500 euro, ovvero l’importo eccedente la soglia di esenzione. L’imposta sostitutiva del 26% si applicherà, quindi, solo su tale eccedenza.
La dichiarazione dei redditi dovrà riportare tali importi:
- Modello 730/2025: nella sezione del quadro T dedicata alle cripto-attività;
- Modello Redditi PF 2025: nel quadro RT, come per le altre plusvalenze di natura finanziaria.
Rimborsi per dichiarazioni precedenti
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda l’eventuale mancato utilizzo della franchigia nel 2024 (anno d’imposta 2023). Qualora il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva sull’intero importo delle plusvalenze senza considerare la franchigia, potrà presentare istanza di rimborso per l’eccedenza versata, secondo le modalità ordinarie previste dall’art. 38 del DPR 602/1973.
di Anna Russo
Fonte normativa
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