lunedì, 26 maggio 2025 | 13:26

Elevazione dell'indennità di congedo parentale: modalità operative

L'Inps fornisce istruzioni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (INPS – circolare 26 maggio 2025 n. 95)

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Elevazione dell'indennità di congedo parentale: modalità operative

L'Inps fornisce istruzioni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (INPS – circolare 26 maggio 2025 n. 95)


L'articolo 1, comma 217, della L 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dell'art. 34 del DLgs 26 marzo 2001 n. 151, elevando l'indennità per il mese di congedo parentale dal 60% all'80% della retribuzione e disponendo l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione. Tali elevazioni dell'indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.


Destinatari

L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, spetta solo al genitore lavoratore dipendente.


Misura e condizioni

Con la nuova formulazione dell'articolo 34, comma 1, del T.U. l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale. L'elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.

L'elevazione dell'indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Infine, l'elevazione dell'indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

I tre mesi indennizzabili all'80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. La fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore, di cui:

- alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all'altro genitore;

- al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all'altro genitore;

- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 34 del T.U, il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta così indennizzabile:

- un mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2023);

- un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2024 e Legge di Bilancio 2025);

- un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);

- 6 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.


Decorrenza

Le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

- al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024;

- al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Le decorrenze contenute nella Legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'ITL e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

Pertanto:

1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della Legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purchè sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;

2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della Legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all'80%.

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo 2 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purchè sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi (in applicazione delle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all'80%.

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo 3 mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purchè sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei 3 mesi di congedo parentale che l'articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all'altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità maggiorata.



Domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";

- tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.


Flusso Uniemens

I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso Uniemens, a partire dal 1° gennaio 2025, riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali, sono i seguenti:

- "PG4", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024";

- "PG5", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024".

I congedi di cui ai codici "PG4" e "PG5"possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Inoltre, i medesimi codici "PG4" e "PG5" sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici "PG0", "PG1", "PG2" e "PG3" rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell'80% della retribuzione di cui alle precedenti Leggi di Bilancio 2023 e 2024. In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di 1 mese o massimo di 2 mesi.

Nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell'assenza sia nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana>(procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità) sia nell'elemento <Giorno> con le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonchè a ricostruire correttamente l'estratto conto.

In particolare, per l'evento "PG4"con fruizione in modalità oraria devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento i seguenti sottoelementi:

- Elemento <Lavorato> = "S", o "N" qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa;

- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "2", o"1"qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo un permesso di altro tipo non retribuito;

- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "PG4";

- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi sempre a prescindere dalla presenza o meno di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione oraria);

- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino e < TipoInfoAggEvento> con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.- <TipoApplCongedoParOre>, indicando la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore "C" in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva o, in assenza di tale regolamentazione, con il valore "N";

- <MonteOreGiornEquivalente>, da valorizzare in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo a ore (valore "C"); in tale caso deve essere indicato il numero di ore che compongono l'intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.

Il valore deve essere commisurato all'intera giornata se il lavoratore presta l'attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part-time. L'elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva; in caso di assenza di contrattazione collettiva è sufficiente la valorizzazione dell'elemento <TipoApplCongedoParOre>.

Per l'evento "PG5" con fruizione in modalità giornaliera devono essere valorizzati nell'elemento <Giorno> i seguenti sottoelementi:

- Elemento <Lavorato> = "N";

- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "1", o "2"(in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "PG5";

- Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = "Codice fiscale del bambino" e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento/collocamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia.

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi non deve essere compilato l'elemento <Settimana>, ma il solo elemento <Giorno>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, e abbini nella stessa giornata di fruizione del congedo di tipo orario un permesso di altro tipo, nella sezione Fondo speciale i giorni in cui esiste un congedo devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = "2" abbinato a <Lavorato> = "S" sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = "2" abbinato a <Lavorato> = "N" se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane "2" che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = "2"vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, utile ai fini della misura della prestazione. Diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, in modo da non effettuare la prestazione, l'assenza giornaliera deve essere dichiarata nella sottosezione <Figurativi>, il <TipoCoperturaGiorn> è = "1"abbinato a <Lavorato> = "N".

Inoltre, devono essere precisate nei vari campi ("L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima") le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA, 13esima" della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione "L331", avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura dell'80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04".

Devono essere altresì valorizzati:

- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;

- attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> di <IdentMotivoUtilizzoCausale> = "CF_PERS_FIS";

- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'"AnnoMese" di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore che si intende conguagliare; la competenza dell'elemento < AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di gennaio 2025;

- elemento <ImportoAnnoMeseRif> : indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

I codici evento "PG4" e "PG5" legati al codice conguaglio "L331" devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 (cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025).

Con decorrenza 1° gennaio 2025 i codici congedo e il codice conguaglio di nuova istituzione sostituiscono i codici già in uso, che possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti:

- "PG0", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- "PG1", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del Bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- "PG2", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

- "PG3", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino", per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

- "L328", avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197";

- "L330"avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023".

Pertanto, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025.

Per quanto attiene agli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, si fa presente che i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso "M047", che assume il più ampio significato di "Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%"; contestualmente procedono al conguaglio della prestazione in misura dell'80% utilizzando il nuovo codice conguaglio "L331".

Resta inteso che i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l'utilizzo dell'elemento <MesePrecedente> o tramite l'invio flussi di variazione delle denunce individuali.

Per comunicare sia i periodi con indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese di cui alla Legge di Bilancio 2025 sia quelli per cui è prevista l'elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro del settore privato con lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare a partire dal mese di gennaio 2025 i seguenti codici Tipo Servizio:

- "3Z", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "4A", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino di cui all'articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

I suddetti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento come di seguito illustrato:

- "3Z": "PG4";

- "4A":"PG5".

In analogia a quanto previsto per il flusso Uniemens-PosContributiva, da gennaio 2025 non possono essere più utilizzati nel flusso Uniemens/ListaPosPA i seguenti Codici Tipo Servizio:

- "3T", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "3U", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "3W", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";

- "3X", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell'80 per cento per il solo anno 2024) di cui all'articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".

Pertanto, qualora già esposti nelle denunce per periodi da gennaio 2025, è necessario trasmettere flussi a correzione utilizzando l'elemento V1, Casuale 5 e l'elemento V1, Casuale 7, Codice Motivo Utilizzo 8 secondo le modalità in uso.

Per le lavoratrici e i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni iscritti alla Gestione pubblica, nulla è innovato in merito ai Tipi Servizio da utilizzare, che devono essere dichiarati nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le modalità in uso, avendo cura di esporre il dato relativo alla Retribuzione Virtuale ai Fini Pensionistici nella misura corrispondente alla percentuale prevista per il periodo di aspettativa, da considerare anche ai fini del corrispondente imponibile relativo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, se presente, alla Gestione ENPDEP, da dichiarare nel suddetto elemento.


di Francesca Esposito

Fonte normativa

Approfondimento

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