martedì, 27 maggio 2025 | 11:17

Bonus giovani imprenditori agricoli: in GU le disposizioni attuative

Definiti criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola (MASAF - dm 01 aprile 2025)

Newsletter Inquery

Bonus giovani imprenditori agricoli: in GU le disposizioni attuative

Definiti criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola (MASAF - dm 01 aprile 2025)

Misura

Il credito di imposta, previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, concesso è pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Beneficiari

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

- spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;

- spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui sopra, fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese.

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, a partire dalla data da individuarsi con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed entro il trentesimo giorno successivo a tale data, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Con lo stesso provvedimento è altresì approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità di trasmissione e la data, che non può essere fissata oltre 30 giorni dall'emanazione del provvedimento, a partire dalla quale è effettuata la comunicazione.

Nel medesimo periodo i soggetti beneficiari possono inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa oppure, presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Cumulo

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi oppure, se riferiti alle stesse tipologie di costi, unicamente in assenza di doppio finanziamento e a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.

Controlli

Ai fini delle attività di controllo in relazione alle spese sostenute, l'amministrazione finanziaria applica gli artt. 31 e ss, DPR 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebitamente utilizzato, sono irrogate le sanzioni di cui al DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

Approfondimento

;