lunedì, 30 giugno 2025 | 11:40

OIC 34: disposizioni di coordinamento con la disciplina fiscale

Emanate le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP (MEF - dm 27 giugno 2025)

OIC 34: disposizioni di coordinamento con la disciplina fiscale

Emanate le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP (MEF - dm 27 giugno 2025)

Il presente decreto è finalizzato a fornire, ai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che hanno rinunciato alle semplificazioni previste per il proprio bilancio (soggetti OIC adopter), disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in conformità al principio di derivazione rafforzata, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

In particolare, dopo l’elencazione di alcune “definizioni”, viene chiarito il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’ottenimento del contratto iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. Il paragrafo A.13 dell’Appendice A dell’OIC 34 prevede, infatti, che gli stessi devono essere capitalizzati come attività immateriale se sono specificatamente sostenuti per un contratto di vendita, se l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e se gli stessi sono recuperabili tramite il contratto di vendita. Si conferma, pertanto, la deducibilità di tali costi, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del TUIR, “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio” precisando, in linea con il Decreto IFRS 15, l’impossibilità di includere la fattispecie tra quelle previste dall’art. 103 del TUIR.

Inoltre, si prevede che le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 15 dell’OIC 34, derivanti da penali legali e contrattuali, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse.

Si chiarisce anche il trattamento fiscale delle ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto alla restituzione, con particolare riferimento all’ipotesi in cui si effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti. A tal riguardo, la rettifica di ricavo trova contropartita nella passività classificata tra i fondi oneri di cui all’OIC 31. In sostanza, in applicazione del principio, il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri.

Le disposizioni relative ai corrispettivi variabili e la vendita con reso si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al Decreto IRAP. Si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dall’art. 109, co. 4, del TUIR.

Infine, viene disciplinato il trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito in relazione alla nuova disciplina contabile di cui all’OIC 16. Tali costi, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni, determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR; gli stessi si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103, co. 2, del TUIR. Ai fini del Decreto IRAP, i costi di smantellamento e rimozione del cespite o ripristino si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti. Gli aggiornamenti di stima dei costi, imputati a conto economico, si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti non deducibili ai sensi dell’art. 9, co. 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011, ai fini della delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta di cui al Decreto IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare. Se gli aggiornamenti di stima non sono stati imputati al conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti, ai fini fiscali, deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell’obbligazione relativa allo smantellamento e rimozione del cespite o ripristino del sito; a tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5 per cento dell’ammontare dei costi e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d’imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

Il trattamento riservato a costi di smantellamento e rimozione cespiti è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter per i quali le modalità di contabilizzazione sono definite in modo coerente a quanto previsto per gli OIC, anche per gli esercizi antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del principio contabile OIC 34 e delle modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall’OIC nel marzo del 2024. Si rammenta che, l’OIC 34 è, in via ordinaria, applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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