martedì, 01 luglio 2025 | 12:12

DL Omnibus: adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività

Pubblicato, nella GU n. 149 del 30 giugno 2025, il DL 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Di seguito le nuove misure sulle cripto-attività (art. 10)

DL Omnibus: adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività

Pubblicato, nella GU n. 149 del 30 giugno 2025, il DL 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Di seguito le nuove misure sulle cripto-attività (art. 10)


Si prorogano diverse scadenze previste dall'art. 45, DLgs 5 settembre 2024, n. 129, per adeguarsi alla normativa europea sul regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) (art. 10, DL 30 giugno 2025, n. 95).

In particolare:

- i soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro, che presentino istanza di autorizzazione, entro il 30 dicembre 2025 (precedentemente 30 giugno 2025) possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 ( 30 dicembre 2025) o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione, se questa data è anteriore (comma 1);

- i soggetti persone giuridiche possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (comma 1-bis nuovo);

- tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro, che entro il 30 dicembre 2025 (precedentemente 30 giugno 2025) non abbiano presentato istanza di autorizzazione, cessano di operare in Italia alla medesima data e l'Organismo ne dispone la cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre, tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l'autorizzazione, in Italia o in altro Stato membro (comma 4);

- i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro, pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 30 settembre 2025 (precedentemente 31 maggio 2025). Essi specificano che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operatività, l'attività svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non è sottoposta alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114 (comma 5);

- l'obbligo di trasmissione per via telematica, cessa di applicarsi ai soggetti con l'invio delle informazioni relative al terzo trimestre (precedentemente primo trimestre) dell'anno 2025 (comma 6);

- in relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° ottobre 2025 (precedentemente 1° aprile 2025) e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro, i soggetti assicurano che le informazioni sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché alle forze di polizia, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità (comma 7).

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento