mercoledì, 02 luglio 2025 | 10:51

Il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali non è assoluto

La rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all'accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cassazione - ordinanza 28 giugno 2025 n. 17383, sez. lav.)

Il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali non è assoluto

La rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all'accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cassazione - ordinanza 28 giugno 2025 n. 17383, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali.
I giudici di appello interpretavano gli artt. 2 e 5 della legge 260/1949, nel senso della insussistenza di alcun obbligo, in forza di legge, per il lavoratore di prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali. A tanto aggiungevano che l'obbligo di prestazione lavorativa nelle predette giornate non potesse essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro e neppure concordato in sede di contrattazione collettiva, potendo derivare unicamente da un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, ritenuto insussistente nel caso di specie.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte, sul presupposto dell'attribuzione al lavoratore di un diritto soggettivo assoluto di astenersi dalla prestazione nei giorni festivi, avesse errato nel considerare tale diritto inderogabile dalla contrattazione collettiva, senza esaminare le previsioni contenute nel CCNL applicabile e negli accordi integrativi aziendali in tema di organizzazione del lavoro secondo turni su calendario rotativo fisso per 365 giorni all'anno.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. A tal fine, è considerato sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza.
Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, sul presupposto della assoluta inderogabilità del diritto del dipendente ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, aveva affermato che sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare come l'indisponibilità del singolo lavoratore inserito in quel determinato turno rendesse impossibile garantire il servizio aeroportuale avente natura di servizio pubblico essenziale, omettendo di considerare se la disciplina collettiva, e il contratto individuale attraverso il richiamo a quello collettivo, nel regolamentare il lavoro in turni, non avessero già valutato le esigenze di contemperamento del diritto individuale al riposo nelle festività infrasettimanali con la necessità di assicurare l'operatività del servizio pubblico essenziale.
Tanto premesso, il Collegio ha cassato la sentenza dei giudici di appello che avrebbero dovuto verificare se la previsione del lavoro secondo turni su sette giorni nella contrattazione collettiva applicata non costituisse essa stessa una deroga al diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, deroga concordata tra le parti del rapporto di lavoro anche attraverso il richiamo nel contratto individuale alla disciplina collettiva o, comunque, in base allo svolgimento di fatto del rapporto per un lungo periodo con organizzazione in turni anche nei giorni delle festività infrasettimanali.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa