venerdì, 04 luglio 2025 | 13:33

Tutela assicurativa per i riders: chiarimenti

L'Istituto fornisce chiarimenti in merito all'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (INAIL – Circolare 04 luglio 2025, n. 40).

Tutela assicurativa per i riders: chiarimenti

L'Istituto fornisce chiarimenti in merito all'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (INAIL – Circolare 04 luglio 2025, n. 40).

In base alla natura del rapporto di lavoro con cui operano i Riders l'attività svolta può configurarsi come lavoro autonomo, lavoro subordinato o collaborazione etero-organizzata.

In relazione alla diversa natura del rapporto di lavoro che regola l'attività di rider, sotto il profilo assicurativo derivano alcune differenze relativamente all'imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi, fermo restando che in tutte e tre i casi gli oneri per l'assicurazione sono a esclusivo carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale.

In particolare:

1) se ricorre un rapporto di lavoro autonomo si applica l'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che al comma 2 stabilisce espressamente che ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Si applica, pertanto, l'articolo 27 del citato decreto presidenziale, secondo cui la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

La retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

2) Se ricorre una collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vale a dire una collaborazione etero-organizzata, si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato e quindi deve applicarsi il medesimo articolo 27 sopra citato.

I premi assicurativi devono essere, pertanto, determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.

L'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti di lavoro autonomo non genuini ha effetto esclusivamente ai fini dell'imponibile retributivo da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dall'impresa titolare della piattaforma digitale definita "committente" che, per espressa previsione di legge, è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Ne consegue, che il datore di lavoro deve versare i premi assicurativi anziché sulla retribuzione convenzionale prevista dall'art. 47-septies per i lavoratori autonomi, su quella effettiva o, comunque, su quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.

I premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l'imponibile previsto per i parasubordinati).

3) Se ricorre il lavoro subordinato si applica ugualmente il predetto articolo 27, comma primo già citato.

La retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi definiti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat (minimale di retribuzione giornaliera).

Indicazioni operative per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, sono soggetti dal 1° febbraio 2020 alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'ambito oggettivo dell'assicurazione (attività protetta) riguarda l'attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano ed è definito con riferimento all'utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47 (Classificazione dei veicoli), co. 2, lett. a), del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

A rigore esulerebbero, pertanto, dall'ambito di applicazione della tutela assicurativa sia le consegne "senza mezzi di trasporto", sia le consegne con automobili. Tuttavia, in considerazione dell'esigenza di accordare la tutela anche a questi lavoratori autonomi, si è ritenuto che entrambe le ipotesi rientrassero nell'ambito applicativo della tutela contro gli infortuni, e che il riferimento ai velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, valesse soltanto a individuare la tipologia standard di rider.

Il premio Inail è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta.

I premi ordinari sono determinati applicando la voce di tariffa 0721, la cui declaratoria fu, a suo tempo, modificata prevedendo espressamente il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante se l'attività di consegna è effettuata a piedi o tramite velocipedi e veicoli a motore.

Se invece vengono utilizzati altri tipi di veicoli a motore, si applica la voce 9121 delle tariffe 2019 (trasporto di merci e trasporti postali).

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere. Il premio assicurativo non è frazionabile in base al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore.

Ai fini dell'assicurazione Inail, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro. Di conseguenza il premio è a totale carico dell'impresa, così come tutte le denunce (iscrizione, variazione, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale).

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INAIL – Circolare 04 luglio 2025, n. 40