martedì, 08 luglio 2025 | 12:01

Riparto di responsabilità nelle attività procedurali

Nelle attività di équipe o nelle attività procedurali sequenziali, in cui il provvedimento finale è frutto dell'attività di una pluralità di soggetti, l'eventuale responsabilità del capo équipe o del responsabile dell'intero procedimento non elide quella dei singoli lavoratori coinvolti nel processo (Cassazione - ordinanza 25 giugno 2025 n. 17065, sez. lav.)

Riparto di responsabilità nelle attività procedurali

Nelle attività di équipe o nelle attività procedurali sequenziali, in cui il provvedimento finale è frutto dell'attività di una pluralità di soggetti, l'eventuale responsabilità del capo équipe o del responsabile dell'intero procedimento non elide quella dei singoli lavoratori coinvolti nel processo (Cassazione - ordinanza 25 giugno 2025 n. 17065, sez. lav.)

Il caso

La Corte di Appello di Roma rigettava il ricorso di un funzionario INPS che aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione irrogata dal datore di lavoro. L’Istituto aveva contestato al dipendente la lavorazione di pratiche di riscatto relative a dipendenti che non rientravano nella competenza territoriale della sede presso la quale lo stesso operava e la positiva definizione di dette pratiche - concernenti il riscatto di periodi contributivi parzialmente scoperti - nonostante la documentazione prodotta dagli interessati non risultasse idonea e sufficiente a provare la continuità e la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore aveva dedotto di aver adempiuto correttamente la propria prestazione lavorativa, sotto il controllo dei superiori gerarchici che sottoscrivevano, approvandoli, i provvedimenti dallo stesso predisposti.
I giudici di appello, tuttavia, evidenziavano che il singolo operatore amministrativo non fosse esentato dalle proprie responsabilità, sia pure nei limiti del segmento procedurale di pertinenza (nel caso in esame della fase istruttoria), derivanti dall'obbligo di svolgere i compiti assegnati con correttezza e diligenza.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando di non avere alcuna responsabilità in ordine agli addebiti ascritti, non essendo il responsabile del procedimento/provvedimento e non avendo, quindi, alcuna colpa, essendosi occupato del solo segmento meramente istruttorio di pertinenza.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore, condividendo le conclusioni dei giudici di merito secondo cui, nel caso in esame, la responsabilità del lavoratore sussisteva in relazione ai compiti a lui assegnati; difatti l'inadempimento che gli era imputato era proprio riferibile alle sue mansioni, senza che tanto escludesse l'eventuale responsabilità di altri soggetti coinvolti nel procedimento, e in primis del responsabile dello stesso.
A riguardo il Collegio ha precisato che, alla luce dei criteri generali di riparto di responsabilità, nelle attività di èquipe o nelle attività procedurali sequenziali, come quella del caso di specie, in cui il provvedimento finale è frutto dell'attività di una pluralità di agenti, ferma l'eventuale responsabilità del capo èquipe o del responsabile dell'intero procedimento, questa non elide quella dei singoli lavoratori coinvolti nel processo. Ciascun lavoratore risponde sempre in relazione alla parte del procedimento cui è preposto. La sussistenza della responsabilità in relazione ai singoli step del procedimento è, invero, frutto del mero rilievo che nelle attività procedimentali cui concorrono una pluralità di soggetti, ciascuno deve poter fare affidamento sul corretto svolgimento dei compiti da parte di coloro che hanno lavorato alle fasi precedenti, salva l'eventuale concomitante responsabilità, per omesso o negligente controllo degli esiti della fase precedente per i lavoratori, e soprattutto per il responsabile del procedimento/provvedimento, coinvolti delle successive fasi procedimentali.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa