martedì, 08 luglio 2025 | 12:08

Vicenza, EVR sulle competenze di agosto per i lavoratori edili

Con l’accordo del 3 luglio 2025, le Parti sociali territoriali dell’Edilizia Industria hanno definito gli importi da erogare nel 2025 ai lavoratori del settore

Vicenza, EVR sulle competenze di agosto per i lavoratori edili

Con l’accordo del 3 luglio 2025, le Parti sociali territoriali dell’Edilizia Industria hanno definito gli importi da erogare nel 2025 ai lavoratori del settore

Il 3 luglio 2025, l’ANCE Vicenza, insieme alle OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, ha tenuto un incontro finalizzato alla verifica e valutazione degli indicatori provinciali e alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), per la provincia di Vicenza, relativi all’anno 2025. All’esito della verifica, le Parti hanno preso atto che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell'EVR nella misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020.

L’effettivo importo sarà determinato a livello aziendale e corrisposto in occasione del pagamento delle retribuzioni di competenza del mese di agosto 2025, ovvero, in caso di impossibilità a rispettare tale scadenza, con le retribuzioni del mese di settembre 2025.

La misura effettiva dell’EVR sarà definita da ciascuna azienda, a seguito della verifica, da effettuarsi entro il mese di luglio 2025, dell'andamento dei seguenti indicatori aziendali:

1) Ore di lavoro effettivo, relative ad operai ed apprendisti operai, denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, confrontando il valore medio del triennio di riferimento 2022-2024 con quello del triennio immediatamente precedente;

2) Volume d'affari IVA, rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, confrontando il valore medio del triennio di riferimento 2022-2024 con quello del triennio immediatamente precedente.

In caso variazione pari o positiva di entrambi gli indicatori, l'EVR sarà corrisposto nella misura piena. In presenza di variazione pari o positiva di un solo indicatore, l'EVR sarà erogato in misura ridotta. Qualora entrambi gli indicatori registrino una variazione negativa, l'EVR non sarà corrisposto.

Per l'impresa che occupano solo impiegati, il parametro sostitutivo delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate, come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Impiegati - EVR misura piena e ridotta

Vedi tabella

Livello

Minimo mensile

4%

2,60%

7Q

1.790.71

0,41

0,27

7

1.790.71

0,41

0,27

6

1.611.63

0,37

0,24

5

1.343,02

0,31

0,20

4

1.253.51

0,29

0,19

3

1.163.96

0,27

0,17

2

1.047.57

0,24

0,16

1

895.36

0,21

0,13

Operai - EVR misura piena e ridotta

Vedi tabella

Livello

Minimo orario

4%

2,60%

4

7,25

0,29

0,19

3

6,73

0,27

0,17

2

6,06

0,24

0,16

1

5,18

0,21

0,13

Discontinui

4,66

0,19

0,12

Disc. con alloggio

4,14

0,17

0,11

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale