Rivolge un epiteto offensivo ad un alunno: sanzionato il docente
Legittima, a causa della violazione dei doveri inerenti alla funzione docente, la sanzione della censura inflitta ad un insegnante che aveva definito “cretino” un alunno (Cassazione – ordinanza 25 giugno 2025 n. 17064, sez. lav.)
Rivolge un epiteto offensivo ad un alunno: sanzionato il docente
Legittima, a causa della violazione dei doveri inerenti alla funzione docente, la sanzione della censura inflitta ad un insegnante che aveva definito “cretino” un alunno (Cassazione – ordinanza 25 giugno 2025 n. 17064, sez. lav.)
La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare della censura applicata dal dirigente scolastico ad un docente a tempo determinato, al quale era stato addebitato di aver rivolto l'epiteto di “cretino” ad un alunno.
La Corte d'appello, ritenuto provato - in quanto confermato dalla deposizione dell'alunno - il fatto contestato, peraltro ammesso dall'incolpato, richiamava l'art. 493, co. 1, d.lgs. n. 497/1994 che correlava la censura a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente e ne affermava la proporzionalità rispetto all'infrazione, giudicando irrilevante l'avvenuta archiviazione della denuncia querela nella diversa sede disciplinare.
Il Collegio, rigettando la tesi del lavoratore circa la riconducibilità del fatto contestato nell’ambito delle condotte soggette alla sanzione più tenue dell'avvertimento scritto, ne ha confermato la sussumibilità nell'ambito della sanzione della censura prevista dal codice disciplinare e ha ritenuto il provvedimento adottato nel caso di specie congruo e proporzionale rispetto all'addebito.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa