Fondo Prevedi: nuove regole per i rapporti brevi nell’edilizia
Firmato un accordo che ridefinisce i criteri di contribuzione alla previdenza complementare per i rapporti di durata inferiore ai tre mesi
Fondo Prevedi: nuove regole per i rapporti brevi nell’edilizia
Firmato un accordo che ridefinisce i criteri di contribuzione alla previdenza complementare per i rapporti di durata inferiore ai tre mesi
È stato firmato lo scorso 4 luglio, tra ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che aggiorna i criteri di contribuzione al Fondo pensione Prevedi.
A partire dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale sarà dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi. Ai fini del calcolo di tale durata, le frazioni di mese inferiori a quindici giorni non vengono considerate, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a quindici giorni. Il primo versamento sarà effettuato a partire dal quarto mese e comprenderà anche quanto maturato nei mesi precedenti.
Per i rapporti di durata inferiore ai tre mesi, è previsto un trattamento alternativo riconosciuto dall’azienda con le competenze di fine rapporto. Agli impiegati sarà corrisposto un importo lordo mensile, da moltiplicare per i mesi di durata del rapporto di lavoro, mentre per gli operai l’importo sarà calcolato in base alle ore ordinarie effettivamente lavorate e versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, che provvederà all’erogazione in concomitanza con la GNF. Tali importi non incideranno sul TFR né su altri istituti retributivi.
Quanto sopra non si applica nei casi in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che, in precedenti rapporti di lavoro, abbia già attivato forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (come TFR maturando o il contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR). In questi casi, il contributo contrattuale sarà dovuto fin dal primo mese del rapporto di lavoro.
Impiegati CCNL Industria - Valori mensili
Livelli | Valore mensile |
7 | 16,00 |
6 | 14,40 |
5 | 12,00 |
4 | 11,20 |
3 | 10,40 |
2 | 9,36 |
1 | 8,00 |
Impiegati CCNL Artigiani - Valori mensili
Livelli | Valore mensile |
7 | 16,40 |
6 | 14,40 |
5 | 12,00 |
4 | 11,12 |
3 | 10,40 |
2 | 9,20 |
1 | 8,00 |
Operai CCNL Industria - Valori orari
Livelli | Importo orario |
a) Operai di produzione | |
Operaio di quarto livello | 0,072884 |
Operaio specializzato | 0,067640 |
Operaio qualificato | 0,060876 |
Operaio comune | 0,052060 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,04332 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 0,04332 |
Operai CCNL Artigiani - Valori orari
Livelli | Importo orario |
a) Operai di produzione | |
Operaio di quinto livello | 0,078052 |
Operaio di quarto livello | 0,072352 |
Operaio specializzato | 0,067640 |
Operaio qualificato | 0,059888 |
Operaio comune | 0,052060 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,04332 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 0,04332 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
- Verbale di accordo 4/7/2025
- Verbale di accordo 21/2/2025 - Edilizia Industria
- Verbale di accordo 20/5/2025 - Edilizia Artigianato
- Testo Unico Vigente - Edilizia Industria
- Testo Unico Vigente - Edilizia Artigianato