venerdì, 11 luglio 2025 | 12:07

TCF opzionale: in arrivo le regole applicative

Il MEF con il decreto 09 luglio 2025 dà attuazione alle disposizioni che riconoscono ai contribuenti, privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

TCF opzionale: in arrivo le regole applicative

Il MEF con il decreto 09 luglio 2025 dà attuazione alle disposizioni che riconoscono ai contribuenti, privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Precisamente, il decreto in commento dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del «Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», col quale si prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di poter beneficiare degli sgravi sanzionatori di carattere amministrativo e penale previsti per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.

L’esercizio dell’opzione deve essere subordinato al possesso di una determinata documentazione, consistente nella rappresentazione del complesso della realtà aziendale e del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale e nella certificazione del medesimo.

L’esercizio dell’opzione presuppone l’impegno a istituire e predisporre il sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, prima dell’effettuazione dell’esercizio dell’opzione e della sua comunicazione.

L’opzione, inoltre, impegna il contribuente anche a mantenere, secondo le norme di legge, il sistema predisposto, vale a dire ad aggiornarlo secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni dedicate per far sì che detto sistema sia efficace e presidiato. Il sistema in oggetto deve essere certificato in base a quanto previsto dal regolamento ministeriale e deve essere predisposto conformemente alle linee guida attuative.

Se nel periodo di vigenza dell’opzione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione. La certificazione del sistema deve essere soggetta ad aggiornamento secondo le disposizioni del regolamento.

Inoltre, dal momento che l’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate una volta predisposto il sistema stesso in conformità a tutte le disposizioni che lo disciplinano, il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere predisposto e corredato della relativa certificazione, a cui è apposta la marca temporale che indica la data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nel quale dovranno essere altresì individuate le modalità di compilazione e trasmissione del modello medesimo. Al modello di comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione ai fini del riconoscimento della validità dell’esercizio dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione effettuato regolarmente produce gli effetti premiali dall’inizio del periodo di imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Ai fini del riconoscimento dei benefici sanzionatori le istanze di interpello devono essere presentate ai rispettivi uffici competenti dell’Agenzia delle entrate e devono rispettare tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla relativa disciplina.

Per i contribuenti destinatari del servizio di “consultazione semplificata” (art. 10-nonies, Legge 27 luglio 2000 n. 212), l’utilizzazione del servizio è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello. Le risposte ottenute in sede di consultazione semplificata non rilevano ai fini del riconoscimento dei benefici sanzionatori.

L’Agenzia delle entrate conserva il potere di verificare, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, il possesso dei requisiti per la validità dell’esercizio dell’opzione. Nel caso in cui detti requisiti non sussistano o vengano meno nel corso del tempo, anche a causa del mancato mantenimento e aggiornamento del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale, il contribuente decade dai benefici sanzionatori sin dall’inizio del periodo di imposta in cui sono venuti meno i menzionati requisiti.

L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, una volta effettuato, ha la durata di due periodi di imposta. Al termine del secondo periodo di imposta di vigenza del regime, questo viene tacitamente prorogato per altri due periodi di imposta. Se i soggetti che hanno adottato il regime opzionale intendono sottrarsene, possono revocare l’opzione mediante comunicazione espressa – da trasmettere prima della conclusione del secondo periodo di imposta di durata dell’opzione – che deve essere effettuata col modello, lo stesso previsto per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione. Trattandosi di opzione irrevocabile, la menzionata revoca agisce sostanzialmente come un impedimento al tacito rinnovo.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento

Rassegna Stampa