Lavoratori impiegati in locali interrati o seminterrati: controlli
L'Ispettorato fornisce chiarimenti e indicazioni operative in ordine alle condizioni di deroga che consentono l'uso di locali interrati o seminterrati per lo svolgimento di attività economiche con l'impiego di personale addetto alle lavorazioni (INL – Nota 08 luglio 2025, n. 5945)
Lavoratori impiegati in locali interrati o seminterrati: controlli
A decorrere dal 12 gennaio 2025, in deroga al divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65, co. 2, DLgs n. 81/2008, modif. dall'art. 1, co 1, lett. e), L n. 203/2024).
Ai fini della deroga, il datore di lavoro deve inoltrare apposita comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il regolamento edilizio-tipo fornisce la definizione di piano interrato e seminterrato a livello nazionale; in particolare si considera (art. 4, co. 1-sexies, all. A, DPR 06 giugno 2001, n. 380):
- piano interrato, il piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
- piano seminterrato, il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
Tuttavia, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali, non tutte hanno recepito il regolamento edilizio-tipo, pertanto ai fini della Comunicazione in deroga, per l'individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, è necessario fare riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.
Sono esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga, i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente.
Una volta presentata la Comunicazione in deroga, l'Ufficio territorialmente competente dell'INL verifica la completezza formale delle varie dichiarazioni/asseverazioni accluse nella preordinata modulistica (obbligatoria).
La relazione allegata alla comunicazione dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Per ogni lavorazione è necessario specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all'emissione di agenti nocivi.
Qualora la Comunicazione in deroga risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l'Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro i 30 gg dalla presentazione della stessa, alla richiesta di "ulteriori informazioni", comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all'uso dei locali medesimi.
Dopo questa prima fase di controlli, circa la regolarità formale della comunicazione, la stessa viene classificata in base all'esito:
- comunicazione formalmente corretta;
- comunicazione successivamente integrata;
- comunicazione rispetto alla quale non sono pervenute le integrazioni richieste.
Le comunicazioni ricevute dall'INL possono essere oggetto di eventuale approfondimento, con accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle seguenti attività:
- verniciatura;
- processi di saldatura;
- uso di minerali a spruzzo;
- uso di solventi e collanti non ad acqua;
- ricarica di batterie;
- lavorazione di materie plastiche a caldo;
- officine con prova motori;
- falegnamerie;
- tinto-lavanderie;
- sviluppo e stampa;
- tipografia.
Qualora durante l'accesso ispettivo emerga la presunta "non veridicità" della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, si possono configurare le seguenti ipotesi:
a) Dichiarazione non veritiera, che si determina in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:
- emissioni di agenti nocivi,
- non idonee condizioni di aerazione,
- non idonee condizioni di illuminazione,
- non idonee condizioni di microclima.
In tal caso l'Ufficio procede alla notizia di reato nei confronti del richiedente per dichiarazioni mendaci e alla contestazione della violazione imponendo tramite verbale di prescrizione l'interruzione delle lavorazioni vietate.
b) mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7).
In tal caso l'Ufficio procede alla contestazione della violazione con apposito verbale di prescrizione.
c) evidenza di una o più asseverazioni non veritiere.
In tal caso, oltre a quanto indicato nell'ipotesi a), l'Ufficio procede alla:
- comunicazione al relativo Albo professionale del tecnico asseveratore abilitato, per violazione del codice deontologico;
- notizia di reato nei confronti del tecnico asseveratore.
d) utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prima dei 30 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste.
In tal caso l'Ufficio contesta la violazione con apposito verbale di prescrizione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa