DL Fiscale: imposta sostitutiva per chi aderisce al concordato preventivo
Approvato definitivamente il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito le disposizioni relative all'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 (Senato - comunicato 29 luglio 2025)
DL Fiscale: imposta sostitutiva per chi aderisce al concordato preventivo
Approvato definitivamente il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito le disposizioni relative all'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 (Senato - comunicato 29 luglio 2025)
Il nuovo art. 12-ter del DL Fiscale, introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento, disciplina una forma di ravvedimento speciale con imposta sostitutiva per i contribuenti che:
- applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
- aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, di cui agli artt. 6 e ss DLgs 12 febbraio 2024, n. 13.
Possono accedere al regime i soggetti con reddito d’impresa o di lavoro autonomo che abbiano presentato dichiarazioni fiscali per le annualità dal 2019 al 2023, versando imposte sostitutive dell’IRPEF (e relative addizionali) e dell’IRAP, calcolate sulla differenza tra il reddito dichiarato e un reddito maggiorato secondo percentuali graduate in base al punteggio ISA:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, le aliquote IRPEF sostitutive sono:
- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
L’aliquota IRAP è del 3,9%.
Le stesse aliquote sono ridotte del 30% per tenere conto dell’impatto della pandemia.
Per i contribuenti che, tra il 2019 e il 2023, hanno dichiarato esclusioni dagli ISA per motivi connessi al COVID-19 o a condizioni di non normale svolgimento dell’attività, il reddito imponibile è maggiorato forfettariamente del 25%, con aliquota IRPEF del 12,5% e IRAP del 3,9%. Anche qui si applica una riduzione del 30%, tranne nei casi di esclusione per esercizio di attività plurime.
Il regime è accessibile solo a soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, che non applicano regimi forfetari.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione (tra 1° gennaio e 15 marzo 2026), oppure in massimo 10 rate mensili, con interessi legali.
È esclusa la possibilità di rimborso in caso di decadenza.
Una volta perfezionato il pagamento (in un’unica rata o tramite tutte le rate), l’amministrazione finanziaria non può effettuare accertamenti per le annualità oggetto del ravvedimento, salvo nei casi di:
- decadenza dal concordato preventivo,
- rinvio a giudizio per gravi reati tributari,
- dichiarazioni infedeli o
- mancato completamento della rateizzazione.
Viene previsto che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento avviene dopo la notifica di un PVC, atto di accertamento o recupero. Per chi aderisce al regime, i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
L’importo minimo dell’imposta dovuta per annualità è di 1.000 euro. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà modalità e termini per la comunicazione dell’opzione.
Fonte normativa
Rassegna stampa
- iQnotizie - Il Decreto Fiscale n. 84 diventa Legge, del 30 luglio 2025, di Daniela Nannola
Approfondimento
di Anna Russo