Opzione per il risparmio amministrato dopo il trasferimento all’estero
Forniti chiarimenti in merito alla possibilità per i contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero di mantenere l’opzione per il regime del risparmio amministrato, senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo (AdE - risposta 14 agosto 2025, n. 208)
Opzione per il risparmio amministrato dopo il trasferimento all’estero
Forniti chiarimenti in merito alla possibilità per i contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero di mantenere l’opzione per il regime del risparmio amministrato, senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo (AdE - risposta 14 agosto 2025, n. 208)
L’interpello prende avvio dal caso di un cittadino italiano che, trasferitosi fiscalmente in Thailandia nel gennaio 2025 ed iscritto all’AIRE, possiede un deposito titoli presso un intermediario italiano, già assoggettato al regime del risparmio amministrato. L’interessato chiedeva se, a seguito del cambio di residenza, fosse obbligatorio transitare al regime dichiarativo previsto dall’art. 5 DLgs n. 461/1997., e se tale passaggio potesse determinare l’immediata tassazione delle plusvalenze latenti.
L’Agenzia, dopo aver richiamato il quadro normativo e i chiarimenti ministeriali già forniti in passato, ha precisato che per i non residenti il regime del risparmio amministrato rappresenta il regime naturale, applicabile anche senza espressa opzione, con facoltà per il contribuente di rinunciarvi. Ne consegue che il contribuente che trasferisce la residenza fiscale all’estero può continuare a mantenere il proprio deposito amministrato in Italia senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo.
Inoltre, l’eventuale revoca dell’opzione per il risparmio amministrato, consentita dall’art. 6, co. 2, DLgs 21 novembre 1997, n. 461,, non comporta la tassazione immediata delle plusvalenze maturate ma non ancora realizzate: la tassazione avviene solo in caso di effettiva cessione o realizzo dei titoli.
L’Agenzia ha quindi confermato la neutralità fiscale del passaggio di regime per i soggetti non residenti, chiarendo che non vi è alcun obbligo di tassazione anticipata.
di Anna Russo
Fonte normativa