Fisco: cessione crediti edilizi e Superbonus ONLUS 2025
Forniti chiarimenti sugli effetti delle nuove limitazioni sulla cessione dei crediti da detrazioni edilizie e sulla possibilità per una ONLUS di usufruire del Superbonus nel 2025, anche tramite le modalità alternative di sconto in fattura e cessione del credito (AdE - Risposte 15 settembre 2025, nn. 240 e 241)
Fisco: cessione crediti edilizi e Superbonus ONLUS 2025
Forniti chiarimenti sugli effetti delle nuove limitazioni sulla cessione dei crediti da detrazioni edilizie e sulla possibilità per una ONLUS di usufruire del Superbonus nel 2025, anche tramite le modalità alternative di sconto in fattura e cessione del credito (AdE - Risposte 15 settembre 2025, nn. 240 e 241)
Cessione crediti edilizi: chiarimenti dopo il DL 39/2024
Il caso esaminato riguarda uno studio professionale che, in luogo del pagamento delle proprie prestazioni, ha ricevuto da una società edile la proposta di cessione di crediti d’imposta già maturati tramite sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). L’istante chiedeva se il blocco alla cessione delle rate residue di detrazione, introdotto dal decreto legge n. 39 del 2024, operasse anche in tali situazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha ripercorso la disciplina: l’art. 121 del D.L. 34/2020 consente di optare, in alternativa alla detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Successivamente, il decreto Cessioni (articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11) e, da ultimo, l'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2024 hanno ristretto fortemente l’ambito di applicazione di tali opzioni, prevedendo dal 29 maggio 2024 il divieto di cessione delle singole rate residue di detrazione non ancora fruite.
Tuttavia, precisa l’Agenzia, tale divieto riguarda esclusivamente i beneficiari delle detrazioni (ossia i soggetti che hanno sostenuto le spese). Non è stato invece introdotto alcun limite per i cessionari dei crediti già maturati e presenti nel cassetto fiscale. Pertanto, le imprese edili che hanno applicato lo sconto in fattura possono ancora cedere i relativi crediti, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121.
Con riferimento al caso concreto, la società di costruzioni può validamente cedere i propri crediti d’imposta allo studio professionale a saldo delle prestazioni ricevute. L’Agenzia ricorda, inoltre, che tali crediti, acquisiti in luogo del pagamento di compensi, costituiscono reddito professionale imponibile ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
In conclusione, il blocco introdotto dal DL n. 39 del 2024 non si estende ai cessionari: questi ultimi possono continuare a disporre dei crediti già presenti nella piattaforma dell’Agenzia, che restano cedibili secondo le regole ordinarie.
Superbonus ONLUS 2025: opzioni alternative e limiti applicativi
La risposta dell’Agenzia prende le mosse dal caso di una società cooperativa sociale qualificata come ONLUS di diritto, proprietaria di un fabbricato composto da più unità immobiliari, oggetto di interventi edilizi avviati nel 2023 con regolare CILAS presentata in data antecedente al 30 marzo 2024. L’ente istante chiedeva se, alla luce delle novità normative introdotte dal DL n. 39 del 2024, potesse continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2025, mediante le modalità alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.
L’Agenzia ricorda che il decreto “Cessioni” (articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11) aveva introdotto un generale divieto all’esercizio delle opzioni alternative, derogato solo in specifici casi, tra cui quello delle ONLUS. Tuttavia, il DL n. 39 del 2024 ha ridefinito il perimetro applicativo, eliminando in linea generale la deroga soggettiva ma mantenendola per gli interventi per i quali la CILAS sia stata presentata prima del 30 marzo 2024. In tal senso, la cooperativa rientra nella fattispecie e può continuare a beneficiare delle opzioni alternative anche nel 2025.
Viene inoltre richiamato l’articolo 1-ter dello stesso decreto, che istituisce un fondo per il riconoscimento di contributi a favore di ONLUS, OdV e APS per interventi di riqualificazione energetica e strutturale, ma che non incide direttamente sulla disciplina dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Sul piano delle aliquote, l’Agenzia sottolinea che, per gli interventi eseguiti nel 2025, la detrazione spettante è pari al 65%, salvo il caso in cui ricorrano le particolari condizioni previste dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio (interventi su immobili di categorie catastali B/1, B/2 e D/4 destinati a servizi socio-sanitari e posseduti a titolo specifico da ONLUS, OdV e APS senza compensi agli amministratori). Non essendo questo il caso dell’istante, gli interventi sugli immobili in questione restano soggetti al limite ordinario del 65%.
In conclusione, la ONLUS potrà nel 2025 continuare ad utilizzare il Superbonus per gli interventi antisismici ed energetici in corso, avvalendosi anche delle modalità alternative di fruizione (sconto in fattura e cessione del credito), ma con l’aliquota ridotta del 65% e senza poter applicare le regole di maggiorazione della spesa previste dal citato comma 10-bis.
di Anna Russo
Fonte normativa
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