Convalida delle dimissioni nel periodo di prova
Forniti chiarimenti sulla convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori (MLPS - nota 13 ottobre 2025 n. 14744)
Convalida delle dimissioni nel periodo di prova
Forniti chiarimenti sulla convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori (MLPS - nota 13 ottobre 2025 n. 14744)
La Riforma Fornero ha ampliato l'ambito di applicazione della convalida delle dimissioni presso ITL, estendendola ai primi 3 anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno).
Questa estensione ha sancito l'autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento - invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell'art. 54 del Testo unico - riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.
La convalida si inserisce, quindi, all'interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.
Tanto premesso, il Ministero del lavoro ritiene che l'obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova. A tale conclusione è giunto tenendo in considerazione l'art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale che impone di interpretare le norme facendo ricorso, prioritariamente, al criterio letterale e a quello teleologico ("Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore").
Inoltre, a livello letterale, nell'art. 55, comma 4, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale.
Tale orientamento trova, poi, un ulteriore fondamento - a livello di interpretazione teleologica - nella necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova (Cass. civ., sez. lav., sent. 23061/2007).
Per concludere, dunque, le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro o dall'Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente anche se presentate durante il periodo di prova.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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