lunedì, 27 ottobre 2025 | 16:25

Pubblicato il nuovo CCNL del Terziario e Turismo Confsal - Cisal

Firmato il nuovo CCNL per i dipendenti del CCNL Commercio,Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo

Pubblicato il nuovo CCNL del Terziario e Turismo Confsal - Cisal

Firmato il nuovo CCNL per i dipendenti del CCNL Commercio,Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo

Il 23/9/2025 e il 20/10/2025, CIFA e Confsal Federlavoratori, CONF.S.A.L, hanno sottoscritto due rinnovi riguardanti sia la parte normativa che la parte economica del CCNL, con validità ed efficacia a far data dall’1/6/2025 al 31/5/2028.

Dal punto di vista economico, a decorrere dal 1° novembre 2026, vengano adeguati i minimi tabellari in essere si concordano di applicare le tabelle salariali di seguito riportate

Tabella minimi salariali Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Vedi tabella

Livelli

Minimo Tabellare dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025

Minimo Tabellare dal 1° novembre 2025

Minimo tabellare dal 1° novembre 2026

Minimo tabellare dal 1° febbraio 2027

Q*

2.930

2.990

3.045

3.115

7

2.455

2.510

2.560

2.625

6

2.190

2.240

2.285

2.340

5

1.945

1.990

2.025

2.070

4

1.750

1.790

1.820

1.860

3

1.630

1.660

1.690

1.730

2

1.515

1.545

1.570

1.605

1

1.375

1.405

1.425

1.450

* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a: 180 euro da corrispondere per 14 mensilità.

Tabella minimi salariali Settore Turismo e Pubblici Esercizi

Vedi tabella

Livelli

Minimo Tabellare dal 1° giugno 2025

Minimo Tabellare dal 1° giugno 2026

Minimo Tabellare dal 1° giugno 2027

Minimo Tabellare dal 1° dicembre 2027

Q*

2.290

2.345

2.390

2.450

7

2.045

2.110

2.150

2.205

6

1.870

1.920

1.955

2.000

5

1.765

1.805

1.835

1.880

4

1.665

1.695

1.725

1.765

3

1.560

1.585

1.610

1.645

2S

1.500

1.515

1.545

1.575

2

1.480

1.495

1.520

1.550

1

1390

1.395

1.415

1.445

* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a 70,00 € mensili lordi.

Le Parti, inoltre, hanno convenuto di procedere alla modifica e all’aggiornamento di alcune disposizioni contrattuali.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova è stabilita in misura crescente secondo il progredire del livello di inquadramento:
- 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;
- 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;
- 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;
- 90 giorni dal sesto livello;
- 180 giorni per i livelli successivi.

Clausole elastiche

Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la sua durata, che non può comunque superare il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
La modifica dell’orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, e comportano rispettivamente una maggiorazione minima dell’ 1,5% e del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti, fatte salve le percentuali di maggior favore eventualmente previste dalle Parti Settoriali.
Il lavoratore può revocare il consenso alla clausola elastica, previa comunicazione scritta da presentare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi se:
- è lavoratore studente;
- è affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative;
- assiste persone con patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o gravi disabilità;
- convive con figlio di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap.

Lavoro supplementare

Il datore di lavoro può richiedere, con congruo preavviso, prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate, fatte salve diverse intese tra le parti.
Il lavoro supplementare richiesto dal datore di lavoro è obbligatorio se:
- motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
- richiesto per intervenuta calamità.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 30% della normale retribuzione, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti, fatte salve le percentuali di maggior favore eventualmente previste dalle Parti Settoriali.

Permessi per Festività soppresse

In sostituzione delle 4 festività abolite spettano a ciascun lavoratore 32 ore annue di permessi retribuiti, fruite in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore ciascuno.

Periodo di comporto

In caso di assenza dal servizio per malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di mesi 12 nell’arco dell’ultimo triennio, anche raggiunto con la sommatoria di più malattie. Il triennio viene individuato a far data dal giorno dell’ultimo episodio morboso.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dal primo comma, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti nell’anno, nel corso dell’ultimo triennio.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso del triennio, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al primo comma.

Trattamento economico

Le aziende corrispondono al lavoratore, assente per malattia o infortunio non sul lavoro, un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce, determinata come quota del normale trattamento economico complessivo netto:
- 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- 75% per i giorni dal 4° al 20°;
- I 00% per i giorni dal 21 ° in poi.
Assenze brevi per malattia
Le assenze brevi per motivi di salute, con esclusione delle assenze dovute a gravi patologie o specifiche disfunzioni sono regolate come segue. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno solare, l’integrazione prevista dal comma precedente viene corrisposta al:
- 100% per il primo episodio
- 50% per il 2° e 3° episodio
Nessuna integrazione a carico dell’azienda per gli episodi successivi al terzo.

Preavviso nel licenziamento per motivo soggettivo

Tranne il caso in cui il rapporto di lavoro si risolve con effetto immediato, il datore di lavoro è tenuto a osservare un periodo di preavviso della durata di:
Fino a cinque anni di servizio compiuti:
- 15 giorni di calendario, per il primo livello;
- 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;
- 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;
- 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.
Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- 20 giorni di calendario, per il primo livello;
- 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;
- 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;
-90 giorni di calendario, per i livelli successivi.
Oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- 20 giorni di calendario, per il primo livello;
- 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;
- 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;
- 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

  • CCNL 20/10/2025