Trattamento fiscale dei contributi in conto impianti per i lavoratori autonomi
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale di un contributo in conto impianti incassato da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (AdE - risposta 03 novembre 2025 n. 277)
Trattamento fiscale dei contributi in conto impianti per i lavoratori autonomi
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale di un contributo in conto impianti incassato da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (AdE - risposta 03 novembre 2025 n. 277)
L'art. 54, co. 1, del TUIR, modificato dall'art. 5, co. 1, lett. b), DLgs 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, stabilisce che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. É stato così introdotto il principio di onnicomprensività con cui è stata attribuita rilevanza a componenti reddituali che nell'ambito del reddito d'impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive in senso proprio e, in particolare, a quelle che costituiscono rettifiche - in aumento o in diminuzione - di componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d'imposta.
Innanzitutto, l'Agenzia precisa che i compensi percepiti nonché tutte le spese sostenute in relazione all'attività artistica o professionale svolta rilevano secondo il principio di cassa, fatte salve le deroghe espressamente previste tra le quali rientra l'ammortamento dei beni strumentali.
Ciò posto, in applicazione della nozione di ''costo effettivamente sostenuto" di un bene strumentale (risoluzione n. 163/E del 2001), l'Agenzia ritiene che, qualora i contributi in conto impianti siano percepiti nel medesimo periodo d'imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui gli stessi si riferiscono, il costo di acquisito di tale bene, da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, deve essere determinato al netto dei predetti contributi. Pertanto, non possono ritenersi sostenute le spese coperte dal contributo ricevuto, sicché il valore da attribuire al bene di cui trattasi è pari al costo di acquisto effettivamente sostenuto e, quindi, al netto del contributo ricevuto.
In altri termini, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF.
Diversamente, se, come nel caso di specie, il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, tuttavia, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi.
Dal periodo d'imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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