giovedì, 13 novembre 2025 | 11:30

ADI: novità sul servizio di validazione della condizione di svantaggio

Estenso il servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (INPS – messaggio 12 novembre 2025 n. 3408)

ADI: novità sul servizio di validazione della condizione di svantaggio

Estenso il servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (INPS – messaggio 12 novembre 2025 n. 3408)


Attraverso il servizio "Validazione delle certificazioni ADI", gli UEPE possono validare la dichiarazione indicata nella domanda dell'ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Nel caso di conferma, da parte degli UEPE, della condizione di svantaggio e dell'inserimento nei programmi di cura e assistenza, all'esito positivo dell'istruttoria per gli ulteriori requisiti, le domande vengono accolte e poste in pagamento.

La verifica del requisito è considerata positiva anche nel caso in cui l'esito non venga registrato nella procedura di validazione entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta da parte dell'Istituto, fatti salvi gli ulteriori controlli ai fini dell'accesso alla misura.

Qualora il richiedente l'ADI o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio nel "Quadro C" del modello di Domanda, "Ulteriori requisiti di accesso alla prestazione e condizione dei componenti del nucleo familiare", e, in particolare, nella sezione "Soggetti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali", devono essere indicati la condizione di svantaggio senza ulteriori dettagli, i riferimenti delle certificazioni attestanti tale condizione e l'inserimento in un programma di cura e assistenza con la relativa durata, nonché la data di rilascio della certificazione, che deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda, e l'Amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

In merito all'Amministrazione che ha rilasciato la certificazione, in fase di compilazione della domanda, sono disponibili le seguenti opzioni "ASL", "Comune" o "Ministero della Giustizia", all'interno delle quali è possibile selezionare uno degli Uffici indicati nel menu a tendina, abilitati alla verifica in base alla competenza nella quale rientra l'Ufficio che ha rilasciato la relativa certificazione.


All'interno del servizio "ADI", disponibile sul portale istituzionale, al fine di agevolare la compilazione della sezione della domanda, sono state pubblicate le tabelle relative alle articolazioni delle Strutture Sanitarie del Ministero della Salute e alle articolazioni per le Regioni e le Province degli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia. Inoltre, nel modello di domanda è disponibile un campo a testo libero nel quale l'interessato può indicare con maggiore dettaglio la Struttura che ha rilasciato la certificazione.

Nel caso in cui il richiedente indichi un'Amministrazione errata (ad esempio, un Comune in luogo di un Ufficio del Ministero della Giustizia), il medesimo, prima del completamento dell'istruttoria, può richiedere la correzione dei dati indicati in domanda alla Struttura territorialmente competente dell'INPS.

di Francesca Esposito

Fonte normativa