Rendita vitalizia: chiarimenti sulla prescrizione
L'Inps ha fornito precisazioni sulla prescrizione del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia (INPS - circolare 13 novembre 2025 n. 141)
Rendita vitalizia: chiarimenti sulla prescrizione
L'Inps ha fornito precisazioni sulla prescrizione del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia (INPS - circolare 13 novembre 2025 n. 141)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, delineano un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, stabilendo i seguenti principi:
- il diritto di costituire la rendita vitalizia, riconosciuto al datore di lavoro, è soggetto a prescrizione;
- il termine decennale di prescrizione del diritto del datore di lavoro decorre dalla data in cui cadono in prescrizione i contributi oggetto di istanza di rendita vitalizia;
- il termine decennale di prescrizione del diritto del lavoratore decorre dalla data in cui cade in prescrizione il diritto riconosciuto al datore;
- il lavoratore può costituire la rendita vitalizia anche prima che sia caduto in prescrizione il diritto riconosciuto al datore purché dimostri di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro;
- il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore, viene a esistenza a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto che gli viene riconosciuto. Nel silenzio delle Sezioni Unite, resta ferma l'imprescrittibilità del diritto;
- in materia previdenziale, il regime delle prescrizioni è sottratto alla disponibilità delle parti; le prescrizioni operano di diritto e l'Ente previdenziale non può rinunciarvi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno, quindi, ravvisato ragioni per rivedere l'orientamento favorevole alla prescrittibilità dell'azione prevista, ormai oggettivamente consolidato, ma hanno concentrato l'indagine sull'individuazione del momento in cui la prescrizione del diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia, disciplinato dai medesimi commi, comincia a decorrere.
Esemplificando, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di 10 anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore; decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale; trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, quindi, rispettivamente, il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore e il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro, è soggetto a prescrizione.
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell'articolo 13 della L n. 1338/1962 è invece attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia o quando, in forza della maturata prescrizione, la costituzione della rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro.
Sul piano operativo, le Strutture territoriali dell'INPS, nell'esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, devono accertare preliminarmente il giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi obbligatori che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS), verificando la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione dei contributi.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



