venerdì, 21 novembre 2025 | 17:43

La Rai firma accordo sul premio di risultato

Con accordo del 18 novembre 2025, è stata definita la disciplina per l’erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, della Rai, relativa agli esercizi 2026-2027-2028

La Rai firma accordo sul premio di risultato

Con accordo del 18 novembre 2025, è stata definita la disciplina per l’erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, della Rai, relativa agli esercizi 2026-2027-2028

La disciplina per l’erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, della Rai, relativa agli esercizi 2026-2027-2028, prevede il valore teorico complessivo pari a 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4. 

L'Azienda procederà all'erogazione del Premio di Risultato solo ed esclusivamente a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai un valore positivo, inclusi i costi dei premi di risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, della specifica voce Risultato dell’esercizio del prospetto di Conto economico consolidato.

Qualora il Risultato dell’esercizio, risulti in utile ma non sia sufficiente a consentire l’erogazione integrale dei Premi di Risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, l’ammontare del premio relativo a tutte le categorie di personale sarà definito con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione come consuntivati in base alle rispettive previsioni contrattuali. 

La misura individuale del premio, calcolata sulla base dell’importo del premio da considerare ai fini dell’eventuale riproporzionamento, sarà determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema: 

- assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo. 

- assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo. 

- assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo. 

La misura individuale del premio sarà comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare avranno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui. 

Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi, il periodo di congedo di maternità/paternità alternativo e obbligatorio, i periodi di assenza per congedo parentale (astensione facoltativa), i riposi orari per allattamento, le giornate di congedo per malattia bambino, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, il congedo per vittime di violenza di genere (VG), le giornate di assenza per donazione sangue e donazione midollo osseo, le giornate di assenza per infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità almeno pari al 51% (ON), i periodi di licenza per lutto e per licenza matrimoniale, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame. 

Nel caso in cui i giorni complessivi di assenza nell’anno solare siano superiori a 16, verranno sottratte da tale numero le giornate residue di PF e PR non fruite dal dipendente nello stesso anno solare (calcolate sommando il valore di PF e PR non utilizzati al 31 dicembre, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 0,5 e all’unità inferiore se inferiore a 0,5) e si procederà al pagamento del premio senza riduzione laddove il risultato dell’operazione sia pari o inferiore a 16. 

Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento, con le competenze del mese di ottobre o, comunque, con la prima busta paga utile, verrà erogata una somma massima di 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4; la misura individuale per i singoli lavoratori verrà determinata riproporzionando tale somma massima per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.

Il Premio di Risultato, al verificarsi delle condizioni e dei requisiti normativi, sarà assoggettato al trattamento fiscale agevolato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, il Premio di Risultato verrà erogato ed assoggettato a tassazione agevolata solo al verificarsi di un incremento di valore di almeno uno dei seguenti parametri di qualità, innovazione e produttività: 

- Partecipazione ad ore di formazione relative al personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai (parametro di qualità, rilevato da Rai); 

- Partecipazione allo sviluppo di nuovi prodotti editoriali (parametro di innovazione, rilevato da Rai); 

- Indice generale degli ascolti (parametro di produttività, rilevato dalla Rai in base ai dati fomiti dagli Istituti specializzati: Auditel, T.E.R.); 

- Indici di sviluppo delle performance digitali del Gruppo Rai: numero account registrati o tempo totale speso sulle piattaforme o numero di visualizzazioni di contenuti (parametro di produttività, rilevato da Rai anche in base ai dati fomiti dagli Istituti specializzati). 

I lavoratori che rientrino nel campo di applicazione del trattamento fiscale agevolato, potranno richiedere la conversione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato, nella misura del 50% o del 100% dell’importo, in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”, avvalendosi del regime fiscale e contributivo definito dalle vigenti disposizioni di legge. 

Ai citati lavoratori che opteranno per la conversione dell'importo in servizi welfare, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare secondo le modalità di seguito indicate: 

- 12% in caso di conversione del 100% dell’importo del premio; 

- 8% in caso di conversione del 50% dell’importo del premio. 

I lavoratori potranno altresì richiedere la destinazione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato, nella misura del 50% o del 100% dell’importo, a CRAIPI. 

Gli importi del premio di risultato previsti dal presente accordo saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno. 

Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compresa l’incidenza sul trattamento di fine rapporto. 

Agli effetti del premio di risultato il periodo annuo preso in considerazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

In relazione alla disciplina sul premio di risultato sopra definita, le Parti confermano che: 

a) quale intervento strutturale, nel mese di gennaio, l’Azienda metterà a disposizione dei dipendenti, in servizio al 1° gennaio di ciascun anno (sia T.I che T.D.), un valore a titolo di welfare pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), utilizzabile sulla piattaforma informatica attivata in applicazione delle previsioni contrattuali in materia di welfare, al fine di accrescere il benessere personale e professionale dei lavoratori e, in questo modo, contribuire alla crescita e al miglioramento della competitività, produttività ed efficienza aziendale. 

b) in aggiunta alla somma di 250,00 euro di cui alla precedente lettera a), l’Azienda metterà a disposizione, limitatamente agli anni di vigenza del presente accordo (con le stesse modalità/presupposti di fruizione ivi indicati) una somma aggiuntiva annua a titolo di welfare di euro 50,00 (cinquanta/00); 

c) anche per gli anni 2026, 2027 e 2028, il “premio di produzione” annuo verrà erogato con le competenze del mese di aprile.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale