venerdì, 02 gennaio 2026 | 10:33

Manovra 2026: misure per famiglie e lavoratori

Al centro del provvedimento, diversi sono gli interventi per le famiglie e il lavoro dipendente (Legge 30 dicembre 2025 n. 199)

Manovra 2026: misure per famiglie e lavoratori

Al centro del provvedimento, diversi sono gli interventi per le famiglie e il lavoro dipendente (Legge 30 dicembre 2025 n. 199)


Carta dedicata a te

La Manovra (art. 1, co. 5-6) incrementa di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione del Fondo destinato a sostenere l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di famiglie con ISEE non superiore a 15mila euro.


Assunzione a tempo determinato

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le
lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’IINAIL), per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto (art. 1, co. 153).

ADI

Con riferimento alla fruizione dell’Assegno di Inclusione, la Finanziaria (art. 1, co. da 158 a 161) elimina il periodo di sospensione di 1 mese, attualmente previsto per coloro i quali abbiano già fruito del beneficio 18 mensilità. Consente pertanto di fruire di ADI, senza soluzione di continuità, per periodi ulteriori di 12 mesi (previa presentazione della domanda e fermo restando la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa). Prevede, infine, che allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio possa essere rinnovato (sempre previa presentazione della domanda). L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 % dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato. L’erogazione del contributo straordinario dell’ADI previsto per l’anno 2025 dal DL n. 92/2025 è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali la 18ma mensilità di ADI sia ricaduta nel mese di novembre 2025.

Lavoro in agricoltura

Stabilizzata la disciplina per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. La disciplina ora è stata introdotta al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Bonus mamme

Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, co. 207).

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici

Dal 1° gennaio 2026, la Manovra (art. 1, da co. 210 a 213) riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8 mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta:

- per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

- per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro

Dal 1° gennaio 2026 (art. 1, co. da 214 a 218), lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10imo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro.

Congedi parentali e congedo di malattia per i figli minori

Al fine favorire la genitorialità e con l’obiettivo di preservare l’occupazione, la Manovra (art. 1, co. 219-220):

a. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;

b. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;

c. estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);

d. estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore), la Manovra:

- innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;

- eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, è possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino (art. 1, co. 221).

Lavoratori del settore dello spettacolo

La Manovra (art. 1, co. 840) modifica, dal 1° gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare:

- innalza da 30mila a 35mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio;

- prevede un regime derogatorio e più favorevole per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste per poter ottenere l’indennità. Modifica, inoltre, l’ambito temporale considerato ai fini del computo delle giornate, con riferimento ad altre indennità: si prevede che, ai fini del calcolo delle giornate minime richieste, non si computino le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpI nell’anno o negli anni presi in considerazione.

di Francesca Esposito

Fonte normativa