venerdì, 02 gennaio 2026 | 12:34

Manovra 2026: detassazione nel lavoro privato

Disposizioni sulla tassazione degli incrementi retributivi contrattuali, dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e delle indennità nel settore privato (art. 1, commi 7-13, L 30 dicembre 2025 n. 199)

Manovra 2026: detassazione nel lavoro privato

Disposizioni sulla tassazione degli incrementi retributivi contrattuali, dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e delle indennità nel settore privato (art. 1, commi 7-13, L 30 dicembre 2025 n. 199)

Aumenti retributivi, maggiorazioni contrattuali e imposta sostitutiva

L’art. 1 della nuova Legge di Bilancio 2026, al comma 7, stabilisce che gli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, al lavoratore dipendente del settore privato con un reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro, sono sottoposti ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%.

Tale nuova disposizione, che ha la finalità di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, non si applica in caso di espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Premi di risultato e partecipazione agli utili

I commi 8 e 9 della Legge di Bilancio 2026 intervengono sulla disciplina dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato. L’intervento ha carattere espressamente transitorio ed è limitato agli anni d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, sono disposte le seguenti misure di favore:

- è ridotta dal 5% all'1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per il biennio 2026-2027;

- è elevato il limite annuo dell’imponibile agevolabile, da 3.000 a 5.000 euro lordi.

Restano immutate le condizioni soggettive di accesso al regime: in particolare, l’agevolazione continua a spettare esclusivamente ai lavoratori dipendenti privati che, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Anche in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, il dipendente può rinunciare espressamente e per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, optando per l’assoggettamento delle somme percepite alla tassazione ordinaria IRPEF, qualora ciò risulti fiscalmente più conveniente in relazione alla propria situazione reddituale complessiva.

Maggiorazioni e indennità

I commi 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026 introducono, limitatamente al periodo d’imposta 2026, una nuova ipotesi di imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, riferita a specifiche voci retributive percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato, affiancandosi, senza sovrapporsi, alle agevolazioni previste per i premi di risultato e per la partecipazione agli utili d’impresa.

Sempre limitatamente al lavoratore del settore privato, per il periodo di imposta 2026, e salva la sua espressa rinuncia scritta, il comma 10 dell’art. 1 della nuova Legge di Bilancio, prevede che sono assoggettate a un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Il comma 11 introduce ulteriori precisazioni di carattere applicativo.

Per l’accesso al regime agevolativo, di cui sopra, il lavoratore non deve aver conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Sono escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale.

Qualora il datore di lavoro che applica l’imposta sostitutiva non coincida con il soggetto che ha rilasciato la certificazione unica relativa all’anno precedente, il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025, al fine di consentire la verifica del requisito reddituale richiesto per l’accesso al regime.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Viene poi precisato che, nel limite massimo di 1.500 euro di imponibile agevolabile, non devono essere computate le somme già assoggettate all’imposta sostitutiva prevista per i premi di risultato e per la partecipazione agli utili d’impresa.

Si evidenzia che l’agevolazione ha esclusivamente natura fiscale e non incide sul piano contributivo: resta infatti fermo l’ordinario regime di contribuzione previdenziale e assistenziale, fatti salvi eventuali regimi speciali previsti da specifiche disposizioni normative o contrattuali.

Il comma 12 stabilisce che, per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, il sistema sanzionatorio e il contenzioso relativi alle imposte sostitutive disciplinate dai commi da 7 a 11, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di imposte sui redditi.

Dividendi

Il comma 13 della Manovra 2026 estende all’anno 2026 una misura di carattere transitorio già prevista per il 2025, concernente il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai lavoratori dipendenti in relazione ad azioni attribuite dalle imprese in sostituzione dei premi di risultato.

La norma stabilisce che i dividendi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti, derivanti dalle azioni assegnate in luogo dei premi di risultato, concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi soltanto nella misura del 50%, entro un limite massimo di 1.500 euro. Per la parte di dividendi che eccede tale soglia, resta invece ferma la tassazione integrale, secondo le regole ordinarie previste per i redditi di capitale.

di Connie Ronga e Anna Russo

Fonte normativa

  • L 30 dicembre 2025 n. 199