Manovra 2026: novità per pensioni e previdenza complementare
La Finanziaria sterilizza l’aumento di 3 mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Dal 1° luglio 2026, prevede, invece, l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato (Legge 30 dicembre 2025 n. 199)
Manovra 2026: novità per pensioni e previdenza complementare
La Finanziaria sterilizza l’aumento di 3 mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Dal 1° luglio 2026, prevede, invece, l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato (Legge 30 dicembre 2025 n. 199)
Sterilizzato l’aumento di 3 mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028 (art. 1, co. 180 e 181).
Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal primo gennaio 2028 - oltre all’aumento generale - l'incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento.
Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di 3 mesi per effetto della riduzione da 12 a 9 mesi del termine entro cui l’ente erogatore deve provvedere al pagamento.
Dal 1° luglio 2026, scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all'assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo Inps è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti (art. 1, co. 204 e 205).
Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.
Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono, inoltre, previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.
La Manovra eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari:
- per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto a cura della COVIP;
- nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l’altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).
di Francesca Esposito
Fonte normativa



