mercoledì, 07 gennaio 2026 | 11:13

Conguaglio contributi 2025: termine e gestione del massimale

Forniti chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica (INPS - circolare 30 dicembre 2025 n. 156)

Conguaglio contributi 2025: termine e gestione del massimale

Forniti chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica (INPS - circolare 30 dicembre 2025 n. 156)

Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2025" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di "gennaio 2026" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026. Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2026" (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di "febbraio 2026".

Elementi variabili della retribuzione

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;

- indennità di trasferta o missione;

- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

- indennità riposi per allattamento;

- giornate retribuite per donatori di sangue;

- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

- permessi non retribuiti;

- astensioni dal lavoro;

- indennità per ferie non godute;

- congedi matrimoniali;

- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi suddetti possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha altresì ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. Conseguentemente, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l'assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento < VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2025), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2026.

Anche ai fini della CU 2026 e della presentazione della dichiarazione tramite il modello 770/2025, i datori di lavoro tengono conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2025.

Compilazione del flusso UniEmens

Per gestire le variabili retributive e/o contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.

Massimale di cui all'articolo 2, comma 18, L n. 335/1995

Il massimale, pari, per l'anno 2025, a 120.607,00 euro, deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT. Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del DL n. 384/1992.

Modalità operative per la gestione del massimale

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della L n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento < EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile deve essere pari a zero, mentre deve continuare a essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procede con l'utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Contributo aggiuntivo IVS dell'1%

In favore di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, è previsto un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno 2025, tale limite è risultato 55.448,00 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.621,00 euro.

Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere a operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a tale titolo. Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), l'Istituto ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli. Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista CU (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvedono al conguaglio a fine anno (o nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2025 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, è quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo IVS dell'1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, laddove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2026, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2025 di 55.448,00 euro. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2026. Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell'1% di cui al DL n. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di < DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

di Francesca Esposito

Fonte normativa