Fringe benefit e modalità di conguaglio
Forniti chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica (INPS - circolare 30 dicembre 2025 n. 156)
Fringe benefit e modalità di conguaglio
Forniti chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica (INPS - circolare 30 dicembre 2025 n. 156)
La legge di Bilancio 2025 ha confermato, con riferimento ai periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit, già prevista per l'anno d'imposta 2024. Nello specifico, l'articolo 1, comma 390, della legge di Bilancio 2025, ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, "nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".
Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste.
Pertanto, il citato articolo 1, comma 390, conferma per il triennio 2025-2027 il limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, includendo, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle "spese per la locazione dell'abitazione principale" ovvero quelle "per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale" oltre alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Resta fermo che, il superamento dei limiti indicati nel citato comma 390 di 1.000 euro o 2.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.
Nelle ipotesi in cui a seguito della variazione della retribuzione imponibile i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto (art. 1, co. 281, L 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 39, DL 4 maggio 2023, n. 48), i medesimi devono avvalersi dell'invio di flussi di regolarizzazione DM-Vig.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2025 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti modalità:
- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2025, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore all'importo di 1.000 euro o di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
- provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, nella denuncia di competenza dicembre 2025 è possibile utilizzare la sezione < VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso per ciascuna competenza dell'anno interessata da fringe benefit, che deve essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:
- FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.
L'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in sede delle verifiche e dei controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata è annullato, ripristinando la denuncia in essere;
- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
Se l'eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
- è maggiore uguale dell'importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del fringe benefit;
- è minore dell'importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del fringe benefit;
- FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a "X" nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a "X", deve essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettua verifiche e controlli successivi.
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.
I dati esposti nell'UniEmens sono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice "L490", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit";
- con il codice "L963", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale";
- con il codice "M963", avente il significato di "Restituzione differenze contribuzione fringe benefit - Eccedenza Massimale".
2. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



