Manovra 2026: definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
La Legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando le somme dovute a titolo di capitale, di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, con esclusione di sanzioni e interessi (art. 1, co. 82-101, L 30 dicembre 2025, n. 199)
Manovra 2026: definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
La Legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, versando le somme dovute a titolo di capitale, di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, con esclusione di sanzioni e interessi (art. 1, co. 82-101, L 30 dicembre 2025, n. 199)
La Legge di Bilancio 2026 ripropone la possibilità di estinguere i debiti tributari e contributivi affidati agli agenti della riscossione risparmiando le somme aggiuntive determinate dal mancato versamento nei termini ordinari.
In particolare è possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento:
- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali,
- di imposte risultanti dalle attività di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni annuali,
- di contributi previdenziali dovuti all’INPS,
senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di:
- interessi e di sanzioni,
- interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
- sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
- somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Ai fini della definizione agevolata devono essere versate le somme dovute a titolo di capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e quelle di notificazione della cartella di pagamento.
I carichi definibili sono indicati dall'agente della riscossione nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
Per accedere alla definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi è necessario presentare apposita dichiarazione all'agente della riscossione, in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso agente della riscossione, entro il 30 aprile 2026.
Nella dichiarazione dev'essere indicata l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, con l'assunzione dell’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della documentazione relativa alla definizione agevolata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Le somme dovute per effetto dell'adesione alla definizione agevolata possono essere pagate:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
b) in forma rateale, con un numero massimo di 54 rate bimestrali:
- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini della compensazione dei crediti di imposta e dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
g) è possibile ottenere il DURC.
La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



