Perdita di chance: danno risarcibile se il datore non motiva la scelta
Laddove il datore di lavoro non fornisca elementi circa i criteri seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo all'ampliamento dell'orario di lavoro funzionale al piano di occupazione concordato con le organizzazioni sindacali, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (CASSAZIONE - Ordinanza 16 dicembre 2025 n. 32842)
Perdita di chance: danno risarcibile se il datore non motiva la scelta
Laddove il datore di lavoro non fornisca elementi circa i criteri seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo all'ampliamento dell'orario di lavoro funzionale al piano di occupazione concordato con le organizzazioni sindacali, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (CASSAZIONE - Ordinanza 16 dicembre 2025 n. 32842)
Nella specie, la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia primo grado, condannava il datore di al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance. In particolare, i Giudici - preso atto dell'accordo sindacale stipulato tra la società e le organizzazioni sindacali che prevedeva di incrementare il livello occupazionale sia mediante trasformazione dei contratti da orario a tempo parziale ad orario a tempo pieno sia attraverso un piano di nuove assunzioni - hanno rilevato che il medesimo datore non aveva adempiuto agli obblighi di correttezza e buona fede che gli imponevano di preservare gli interessi dei dipendenti esplicitando i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione di orario, criteri che seppur non erano stati in alcun modo cristallizzati nell'accordo sindacale, erano stati elaborati dall'azienda al fine (anche) di fare la selezione tra i lavoratori richiedenti.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha già da tempo affermato, con riguardo a procedure di selezione del personale e di progressione in carriera, che la esteriorizzazione dei criteri di scelta rappresenta un onere probatorio, incombente sul datore di lavoro, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di effettuare la valutazione comparativa dei candidati, valutazione che va fatta fuori da ogni arbitrio, secondo imparzialità. E' stato precisato che, il principio di correttezza e buona fede esige che, anche nella scelta effettuata sulla base della valutazione di particolari elementi di capacità e di merito, l'atto datoriale sia motivato. L'assenza di motivazione costituisce "inadempimento che non consente alcun pur esterno formale controllo sull'applicazione dei criteri". Da ciò, un immanente rapporto causale fra assenza assoluta di motivazione e danno: l'assenza reca in sé stessa il danno.
Ogni procedura valutativa esige una valutazione - affermano gli Ermellini - e la valutazione integra di per sé una motivazione. Solo la motivazione mette il dipendente nelle condizioni di contestare specificamente l'atto, diritto di critica che presuppone il pregiudiziale adempimento datoriale dell'onere di fornire la motivazione al fine di consentire il controllo di una eventuale compromissione di diritti soggettivi o dell'adozione di comportamenti discriminatori.
Nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare una valutazione (non escludente apprezzamenti discrezionali) tra lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare la scelta effettuata. Pertanto, laddove il datore di lavoro non abbia fornito, nemmeno in sede giudiziale, alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo - a parità di requisito di accesso - all'ampliamento dell'orario di lavoro (da part time a full time) funzionale al piano di occupazione concordato con le organizzazioni sindacali, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.
La mancata esteriorizzazione dei criteri con il quali è stato declinato il potere organizzativo datoriale di scelta dei lavoratori nell'ambito di una platea di idonei costituisce violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede.
In conclusione, essendo certo l'inadempimento dell'obbligazione datoriale (di eseguire la scelta sulla base dei principi di correttezza e buona fede), il danno è certo, incerta è la sua misura. Nell'impossibilità di provare l'entità del danno per perdita di chances, è consentita al giudice la liquidazione equitativa. Il lavoratore ha pertanto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



