mercoledì, 21 gennaio 2026 | 16:06

INARCASSA: nuove regole per i riscatti contributivi

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le nuove regole per i riscatti contributivi riguardanti i periodi di laurea, del servizio militare, di lavoro all'estero e di deroga della contribuzione soggettiva minima. Introdotte agevolazioni per gli under 35, rateazione degli oneri di riscatto fino a 10 anni, eliminazione del limite temporale, gestione della richiesta online. (Inarcassa - comunicato 20 gennaio 2026)

INARCASSA: nuove regole per i riscatti contributivi

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore le nuove regole per i riscatti contributivi riguardanti i periodi di laurea, del servizio militare, di lavoro all'estero e di deroga della contribuzione soggettiva minima. Introdotte agevolazioni per gli under 35, rateazione degli oneri di riscatto fino a 10 anni, eliminazione del limite temporale, gestione della richiesta online. (Inarcassa - comunicato 20 gennaio 2026)

Le principali novità riguardano:

- agevolazioni per gli under 35, che possono versare l’onere di riscatto in forma rateale senza interessi, a condizione di rimanere iscritti o con un periodo di cancellazione inferiore a un anno;

- rateizzazione dell’onere fino a 10 anni (raddoppio della durata), con rate mensili oltre a quelle semestrali e possibilità di pagamento tramite SDD, oltre che PagoPA e Mod. F24, resi disponibili fin da subito per tutte le rate;

- eliminazione del limite temporale di 5 anni per l’esercizio del riscatto degli anni in deroga;

- calcolo dell’onere del riscatto contributivo sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente la presentazione della domanda;

- automazione della gestione delle richieste tramite Inarcassa On Line.

Periodi oggetto di riscatto

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa, ed i loro superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, possono riscattare:

a) il periodo legale dei corsi di laurea d’ingegneria e di architettura;

b) il periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché i periodi di servizio equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;

c) i periodi di lavoro all'estero non utili e non riconoscibili in Italia ai fini previdenziali;

d) i periodi per i quali sia stata esercitata la facoltà di deroga dal versamento della contribuzione soggettiva minima.

Il riscatto può essere esercitato per intero o per periodi parziali.

Limitatamente ai periodi di esercizio della deroga alla contribuzione soggettiva minima il riscatto deve essere esercitato per intero con riferimento ad ogni singola annualità.

Il periodo ammesso a riscatto non deve risultare concomitante con periodi di rapporto di lavoro subordinato o con periodi impegnati in altre attività coperte da forme di previdenza obbligatoria.

Riscatti di laurea, servizio militare ed equiparati

Il riscatto del periodo legale del corso di laurea, per coloro che siano in possesso di una o più lauree in ingegneria e/o architettura, è limitato ad una sola di esse; in caso di avvenuto passaggio da una facoltà all’altra è riscattabile il periodo legale del corso relativo alla laurea conseguita.

Il periodo legale del corso di laurea ed il periodo di servizio militare obbligatorio, anche prestato in guerra, nonché dei servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.

La laurea in ingegneria o architettura conseguita all’estero, che sia comunque legalmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura italiani, o per il periodo legale degli studi compiuti all’estero, se inferiore.

Domanda di riscatto

La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento e comunque:

- fino alla presentazione della domanda di pensione di inabilità o indiretta;

- fino al compimento dell’età pensionabile ordinaria per i titolari di pensione invalidità;

- almeno 180 giorni prima della data di presentazione della domanda per gli altri tipi di pensione.

Il periodo degli studi effettivamente compiuti, ovvero la durata legale del corso di laurea, deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da trasmettere contestualmente alla domanda di riscatto a pena di inammissibilità. Tale dichiarazione dovrà attestare l’anno di immatricolazione ed i successivi anni accademici.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché dei servizi equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da trasmettere contestualmente alla domanda di riscatto a pena di inammissibilità.

Il periodo di lavoro all'estero deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da trasmettere contestualmente alla domanda di riscatto a pena di inammissibilità.

Con la domanda deve essere prodotta anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesti di non aver usufruito del riscatto medesimo presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale, e di non essere stato iscritto, nel periodo chiesto a riscatto, a forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

Il riscatto del periodo legale del corso di laurea e/o del servizio militare che sia ottenuto in regime di fruizione di corrispondente riscatto presso altra Cassa o Ente Previdenziale è privo di validità; all’accertamento conseguirà la restituzione del relativo contributo versato ed il recupero delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione per effetto del riscatto, maggiorate degli interessi legali maturati.

Onere del riscatto

I riscatti determinano, a tutti gli effetti, un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati ed alle eventuali frazioni.

L’onere del periodo riscattato, calcolato alla data della presentazione della domanda, deve essere corrisposto, a scelta dell’avente diritto:

a) in soluzione unica, entro 120 giorni dalla data della notifica;

b) in rate mensili o semestrali, con l’applicazione dell’interesse pari a quello vigente, al momento della notifica della proposta inviata da Inarcassa, a far tempo dalla data della notifica del piano di rateazione.

Gli interessi di rateazioni del riscatto non sono dovuti dagli iscritti Inarcassa che al momento della domanda di non abbiano compiuto il 35esimo anno di età e il reddito professionale sia uguale o inferiore al reddito medio dichiarato nel biennio precedente.

Tale beneficio è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; qualora il professionista venga cancellato, per qualsiasi ragione, dai ruoli dell’Associazione, per un periodo continuativo superiore ad un anno, decadrà dal beneficio. In tal caso il professionista dovrà provvedere al pagamento degli interessi sulla rateazione a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta, a meno dell’immediato rimborso del credito residuo.

L’onere di riscatto deve comunque essere corrisposto entro la data di decorrenza della pensione di anzianità, di vecchiaia unificata o pensione contributiva.

Il mancato pagamento dell’onere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla scadenza di una rata del piano rateizzato determina la decadenza della domanda con conseguente restituzione delle somme versate.

In caso di sopraggiunta inabilità o invalidità o di decesso dell’iscritto prima di aver completato il pagamento dell’onere di riscatto, l’iscritto o i superstiti possono:

a) rinunciare al riscatto, ottenendo la restituzione delle relative somme versate;

b) rinunciare alla prosecuzione del pagamento residuo ed ottenere il riconoscimento del maggiore beneficio di pensione derivante dai versamenti eseguiti;

c) ottenere che il residuo debito venga recuperato sulle mensilità di pensione nella misura di 1/5 del trattamento pensionistico mensile.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Inarcassa - Comunicato 20 gennaio 2026