Autoliquidazione Inail 2025-2026
L'Inail fornisce indicazioni sull'applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (INAIL - circolare 20 gennaio 2026 n. 3)
Autoliquidazione Inail 2025-2026
L'Inail fornisce indicazioni sull'applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (INAIL - circolare 20 gennaio 2026 n. 3)
Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole
Le aliquote in riduzione, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:
Lavoratori-anno del triennio (N) | Valori ISAr | Aliquota |
N <= 50 | -0,50 < ISAr < 0 | -14% |
-0,75 < ISAr <= -0,50 | -18% | |
-0,90 < ISAr <= -0,75 | -21% | |
-1< ISAr <= -0,90 | -25% | |
ISAr = -1 | -28% | |
50 < N <= 100 | -0,50 < ISAr < 0 | -15% |
-0,75 < ISAr <= -0,50 | -19% | |
-0,90 < ISAr <= -0,75 | -23% | |
-1 < ISAr <= -0,90 | -27% | |
ISAr =- 1 | -31% | |
N > 100 | - 0,50 < ISAr < 0 | -17% |
-0,75 < ISAr <= -0,50 | -22% | |
-0,90 < ISAr <= -0,75 | -27% | |
-1 < ISAr <= -0,90 | -32% | |
ISAr = -1 | -37% |
L'aliquota di oscillazione in riduzione, nei casi di non significatività della PAT, è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%). Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole ("Malus").
Per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico, sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.
I tassi applicabili per l'anno 2026 sono stati elaborati sulla base dei suddetti criteri e parametri. Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con apposito dm.
Le suddette riserve sono state espressamente riportate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



