giovedì, 29 gennaio 2026 | 17:44

Divieto di accesso alla mail del lavoratore cessato

L'accesso all'account di posta elettronica dell'amministratore delegato dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, vìola le norme sulla privacy (Garante privacy - nota 29 gennaio 2026 n. 542)

Divieto di accesso alla mail del lavoratore cessato

L'accesso all'account di posta elettronica dell'amministratore delegato dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, vìola le norme sulla privacy (Garante privacy - nota 29 gennaio 2026 n. 542)

Il Garante della Privacy ha più volte precisato che contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza.

Sulla base di tale principio è stata sanzionata una società per violazione della segretezza dell’account email di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, l’amministratore ha presentato reclamo lamentando che, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione disciplinare cui è seguito il licenziamento, l’azienda gli aveva negato l’accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta attiva.

Esercitando i propri diritti, aveva chiesto alla società di disabilitare l’account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo al suo indirizzo email personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo email.

Sebbene correttamente formulata la richiesta è rimasta inevasa da parte della società.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le email indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale.

Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.

Tale modalità prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy.

Il Garante della Privacy:

- ha ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne

- ha disposto la successiva cancellazione dell'account, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

- ha inflitto alla società una sanzione di 40mila euro, tenuto conto della tipologia e della durata delle violazioni, del mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e dell’assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Garante privacy - nota 29 gennaio 2026 n. 542