lunedì, 02 febbraio 2026 | 11:28

Minimali e massimali contributivi: valori 2026

L'Inps comunica i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonchè gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche (INPS – circolare 30 gennaio 2026 n. 6)

Minimali e massimali contributivi: valori 2026

L'Inps comunica i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonchè gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche (INPS – circolare 30 gennaio 2026 n. 6)


Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal Legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, devono essere adeguati al limite minimo di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Anno 2026

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

611,85

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

58,13

Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della L 30 aprile 1969, n. 153, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale. La retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2026, è pari a 58,13 euro.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2026, a 32,30 euro.

Anno 2026: retribuzioni convenzionali in genere

Euro

Retribuzione giornaliera minima

32,30

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca (L 26 luglio 1984 n. 413), il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è pari, per l'anno 2026, a 32,30 euro, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca (L 13 marzo 1958 n. 250), per l'anno 2026, la retribuzione convenzionale è fissata in 808,00 euromensili (32,30 euro x 25 giorni).

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a 32,30 euro. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a 58,13 euro.


Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 58.13 euro x 6/40 = 8,72 euro.

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: 58.13 euro x 5/36 = 8,07 euro.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del DL 19 settembre 1992, n. 384, ha introdotto (dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2026, in 56.224,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.685,00 euro.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2026, a 122.295,40 euro, che arrotondato all'unità di euro è pari a 122.295,00 euro.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito. Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre deve continuare a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 611,85 euro per l'anno 2026, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2026

Euro

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto

- rese in formato cartaceo

- rese in forma elettronica (NOTA 15)

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione

4.00

10.00

5,29

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2.065,83


di Francesca Esposito

Fonte normativa