CCNL Pesca Marittima: aggiornamento del contributo alla bilateralità
Firmato, il 28 gennaio 2026, tra FEDERPESCA e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA- PESCA, l’accordo per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima - (Cod. CNEL E072)
CCNL Pesca Marittima: aggiornamento del contributo alla bilateralità
Firmato, il 28 gennaio 2026, tra FEDERPESCA e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA- PESCA, l’accordo per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima - (Cod. CNEL E072)
Le parti confermano il valore della bilateralità nel settore della pesca marittima, per gli scopi individuali nel CCNL e a tal fine convengono che, a partire dal 1° febbraio 2026, il contributo complessivo al sistema della bilateralità passa dal 5% all'1,7% della retribuzione lorda imponibile di ogni mese ai fini del calcolo del contributo per l'assicurazione infortuni sul lavoro.
Tale contributo è cosi distinto:
- 0,60% del contributo complessivo sopra indicato sarà a carico dell'impresa, di cui lo 0,50% quale quota destinata alla Federpesca come contributo per l'assistenza contrattuale e lo 0,10% quale quota destinata all'Osservatorio Nazionale della Pesca che provvederà ad erogare l'attività di qualificazione dei lavoratori;
- 0,60% del contributo complessivo sarà a carico del lavoratore, di cui lo 0;50% quale quota destinata alle OO.SS. FAI-CISL, FLAI -CGIL e UILA PESCA come contributo per l'assistenza contrattuale e lo 0,10% quale quota destinata all'Osservato rio Nazionale della Pesca che provvederà ad erogare l'attività di qualificazione dei lavoratori;
- 0,50% del contributo complessivo sarà a carico dell'impresa quale quota destinata a E.BI.FONDO (E.BI.PESCA) che provvederà all'erogazione della integrazione di malattia e infortunio ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di E.BI. - FONDO (allegato al CCNL).
Detto contributo è calcolato in relazione alle giornate previdenzialmente contribuite per ciascun lavoratore.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



