Tassazione agevolata sul lavoro dipendente privato
Dal Fisco i chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni (AdE - circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E)
Tassazione agevolata sul lavoro dipendente privato
Dal Fisco i chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni (AdE - circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E)
Imposta al 5% sugli aumenti da rinnovo contrattuale
La prima misura riguarda gli incrementi retributivi riconosciuti in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) sottoscritti nel triennio 2024-2026 (art. 1, comma 7, L 30 dicembre 2025, n. 199).
Per i lavoratori del settore privato con un reddito non superiore a 33.000 euro nel 2025, tali aumenti, se corrisposti nel 2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5%, in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
La circolare precisa che l’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.
Sono esclusi, quindi, dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle franche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
A titolo d’esempio si consideri l’ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:
- 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
- 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
- 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
- 61,00 euro dal 1° giugno 208.
In tal caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026).
Nel perimetro della misura rientrano non solo gli aumenti “puri”, ma anche le somme collegate ad assenze retribuite – come malattia, maternità o infortunio – nonché gli incrementi che assorbono il superminimo individuale.
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Restano, altresì, escluse le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Aliquota del 15% per lavoro notturno, festivo e su turni
Accanto alla tassazione al 5% sugli aumenti contrattuali, la manovra introduce una seconda agevolazione (art. 1, commi 10 e 11, L 30 dicembre 2025, n. 199).
Per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 40.000 euro, le somme percepite nel 2026 a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale e le indennità di turno sono soggette a un’imposta sostitutiva del 15%.
L’agevolazione opera entro un limite annuo complessivo di 1.500 euro.
La circolare chiarisce inoltre che il beneficio si estende alle indennità di reperibilità previste dalla contrattazione collettiva ed erogate nello stesso anno.
Restano, invece, escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.
L’agevolazione non si applica, inoltre, ai lavoratori della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, per i quali è previsto uno specifico trattamento integrativo
Come si applicano le nuove imposte sostitutive
Le agevolazioni vengono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, che applica le imposte sostitutive in busta paga e provvede ai relativi versamenti.
Il lavoratore mantiene comunque la facoltà di rinunciare al regime agevolato e optare per la tassazione ordinaria, mediante una rinuncia espressa e scritta.
Per chi non dispone di un sostituto d’imposta, la tassazione più favorevole potrà essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026.
La circolare chiarisce, infine, che i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, pur rilevando ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo previsto dalla normativa vigente.
Si rammenta che il sostituto d’imposta deve versare le imposte sostitutive utilizzando i seguenti codici tributo (AdE - risoluzioni 29 gennaio 2026, nn. 2/E e 3/E):
- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
- “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
di Anna Russo
Fonte normativa



