Assegno ordinario di invalidità: integrazione al trattamento minimo
L'Inps ha fornito indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione relativa all'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo (INPS – circolare 25 febbraio 2026 n. 20)
Assegno ordinario di invalidità: integrazione al trattamento minimo
L'Inps ha fornito indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione relativa all'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo (INPS – circolare 25 febbraio 2026 n. 20)
La sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025 è riferita all'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della L 12 giugno 1984, n. 222, ossia al trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.
Precedentemente alla citata sentenza, l'Inps ha riconosciuto l'integrazione al trattamento minimo in favore dei titolari dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti. A seguito della pronuncia, sono integrabili al trattamento minimo, secondo le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:
- con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
- in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;
- a carico della Gestione separata anche a seguito dell'esercizio della facoltà di computo.
L'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è disciplinata dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della L n. 222/1984, secondo cui, qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale, riferimenti da intendersi operati, rispettivamente, alla Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e all'assegno sociale in luogo della pensione sociale.
Per effetto della sentenza in argomento, la disciplina di cui all'integrazione al trattamento minimo trova applicazione anche per l'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. Inoltre, per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l'integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione, ossia il mantenimento dell'assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.
Pertanto, il superamento dei limiti reddituali comporta l'esclusione dal diritto all'integrazione al trattamento minimo.
La sentenza della Corte Costituzionale produce effetti dal 10 luglio 2025, pertanto, l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.
In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti di legge e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, in coerenza con il carattere temporaneo del medesimo assegno. Tenuto conto che la sentenza in argomento si riferisce all'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, si riepilogano le casistiche di trasformazione del medesimo in pensione di vecchiaia contributiva per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata:
a) al compimento dell'età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all'importo dell'assegno sociale (cosiddetto importo soglia), annualmente rivalutato; oppure, laddove l'importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all'importo soglia
b) al compimento di 71 anni di età (per il biennio 2025-2026) da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall'importo della pensione.
Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo. Nell'ipotesi di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità, l'importo della pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello dell'assegno in godimento al compimento dell'età pensionabile o al conseguimento dei requisiti di legge, se posteriore.
In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate, sia in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità sia in sede di ricostituzione dell'assegno, successivamente al 9 luglio 2025 e quelle giacenti a tale data devono essere esaminate secondo i criteri indicati. Le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
Le indicazioni fornite con la circolare in commento si applicano, oltre che ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, anche a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultano giacenti e non ancora definiti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- INPS – circolare 25 febbraio 2026 n. 20
- CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 3 luglio 2025 n. 94



