lunedì, 02 marzo 2026 | 16:31

Lombardia, accordo Confesercenti per detassazione premi

Firmato l'accordo quadro che agevola premi variabili per lavoratori, con aliquota all'1% e welfare opzionale

Lombardia, accordo Confesercenti per detassazione premi

Firmato l'accordo quadro che agevola premi variabili per lavoratori, con aliquota all'1% e welfare opzionale


Il 30 gennaio 2026 a Milano, Confesercenti Lombardia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs UIL ha sottoscritto l'accordo quadro per premi di risultato detassati nell'anno 2026. La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) riduce l'imposta sostitutiva all'1% sui premi variabili, legati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, per redditi fino a 80.000 euro annui e importo massimo di 5.000 euro.

Per la detassazione, è necessario per l’azienda un aumento minimo dell’1% su almeno uno dei seguenti fattori:

- fatturato rispetto all'anno precedente;

- Margine Operativo Lordo rispetto all'anno precedente;

- target di valore del venduto come stabilito nel budget preventivo;

Oppure miglioramenti qualitativi:

- riduzione assenteismo pari almeno al 3%;

- riduzione infortuni (con intesa RLS).

Il periodo di verifica dura almeno quattro mesi, confrontati con lo stesso arco temporale dell'anno prima, seguito da comunicazione scritta ai dipendenti e via PEC a conflombardia@pec.confinrete.it.

L'intesa si applica alle imprese associate a Confesercenti in Lombardia che applicano il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi o Turismo, prive di RSA o RSU nelle unità produttive coinvolte. Per aderire, il datore di lavoro trasmette via PEC la dichiarazione telematica dal sito www.conflombardia.it, indicando gli indicatori raggiunti e l'opzione welfare, convertibile in beni, servizi o versamento a Fon.Te su scelta del lavoratore entro 10 giorni dall'informativa aziendale.

I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere il modulo di deposito allegato alla nota del MLPS, n. 4274 del 22 luglio 2016 (allegato 2 all'accordo). L'accordo è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

di Alfonso Della Corte

Fonte Normativa

Fonte Contrattuale