Benefici da esposizione all'amianto: effetti sulla NASpI
L'Istituto fornisce chiarimenti sugli effetti derivanti dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata a seguito del riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto nei confronti dei beneficiari di NASpI (INPS - messaggio 4 marzo 2026 n. 762)
Benefici da esposizione all'amianto: effetti sulla NASpI
L'Istituto fornisce chiarimenti sugli effetti derivanti dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata a seguito del riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto nei confronti dei beneficiari di NASpI (INPS - messaggio 4 marzo 2026 n. 762)
Il beneficiario NASpI decade dal diritto alla fruizione dell'indennità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per il pensionamento anticipato (art. 11, lett. d), DLgs 4 marzo 2015 n. 22).
L'Istituto chiarisce l'applicazione della norma suindicata nell'ipotesi di maturazione dei requisiti per la pensione a seguito di sentenza o di comunicazione da parte dell’INAIL del riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto.
Si ricorda che per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5 (art. 13, co. 8, L 27 marzo 1992, n. 257).
Indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa con provata esposizione all’amianto, anche nel caso di malattia professionale, che l'INAIL abbia riconosciuto come conseguente all'esposizione all'amianto, in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza, il periodo lavorativo deve essere valorizzato per il coefficiente di 1,5 (art. 13, co. 7, L 27 marzo 1992, n. 257).
All’esito dell’avvenuto accertamento da parte dell’INAIL del riconoscimento del periodo di esposizione all’amianto, ovvero di una sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto ai benefici derivanti dall'esposizione all'amianto, la conseguente maggiorazione dell’anzianità contributiva viene valutata, nei limiti di legge, sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura della pensione anticipata.
L’avvenuto riconoscimento di esposizione all’amianto consente all’assicurato di avere conoscenza dei periodi di maggiorazione contributiva, con conseguente aggiornamento del conto assicurativo e identificazione della data di maturazione del requisito per la pensione anticipata.
Con riferimento ai beneficiari NASpI, l'aggiornamento del conto assicurativo a seguito del riconoscimento di esposizione all’amianto, che comporti il perfezionamento del requisito di accesso alla pensione anticipata in data antecedente a quella di fruizione della NASpI, determina effetti sulla fruizione dell'indennità di disoccupazione.
In particolare, laddove il provvedimento di riconoscimento della maggiorazione da esposizione all'amianto intervenga durante o successivamente al periodo di fruizione della NASpI e comporti il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata, l’assicurato decade dal diritto alla prestazione di disoccupazione dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento stesso.
Ipotizziamo che il lavoratore abbia diritto alla fruizione della NASpI dal 13 febbraio 2025 al 30 giugno 2026, e in data 11 maggio 2026, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dovuta all’esposizione all’amianto e dell’aggiornamento del conto assicurativo, maturi il diritto a pensione anticipata dal 1° dicembre 2024.
In tal caso, la NASpI decade parzialmente. Infatti, la conoscibilità della maturazione del diritto a pensione in data 11 maggio 2026 consente di accedere alla prestazione pensionistica con la prima decorrenza utile del 1° giugno 2026, presentando nei termini la relativa domanda.
La quota di NASpI liquidata dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 sarà, pertanto, indebita.
Nel diverso caso in cui il provvedimento di riconoscimento della maggiorazione intervenga successivamente al periodo di integrale fruizione della NASpI, ove il requisito pensionistico risultasse maturato in data precedente alla fruizione della prestazione di disoccupazione o in corso della stessa, non si avrà la decadenza della NASpI e il conseguente recupero.
In tal caso il beneficiario non aveva conoscenza del diritto alla maggiorazione contributiva, sottesa al provvedimento di riconoscimento, determinante per la maturazione del requisito pensionistico.
Ipotizziamo che il lavoratore abbia diritto alla fruizione della NASpI dal 13 febbraio 2025 al 30 giugno 2026, e in data 15 luglio 2026, a seguito di riconoscimento dell’esposizione all’amianto e di aggiornamento del conto assicurativo, maturi il diritto a pensione anticipata dal 1° dicembre 2024.
In tale ipotesi la NASpI non decade poiché la maturazione del diritto a pensione non era conoscibile prima della data 15 luglio 2026, data in cui è avvenuto il riconoscimento dell’esposizione all’amianto e l’implementazione del conto assicurativo.
di Ciro Banco



