mercoledì, 11 marzo 2026 | 11:56

Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione

Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge annuale sulle piccole e medie imprese. In attesa di pubblicazione in GU, di seguito, si illustrano le disposizioni relative al part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.

Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione

Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge annuale sulle piccole e medie imprese. In attesa di pubblicazione in GU, di seguito, si illustrano le disposizioni relative al part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale. 

In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero mas­simo complessivo di 1.000 lavoratori, i di­pendenti iscritti all’assicurazione generale ob­bligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla Gestione sepa­rata e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti, con anzianità contri­butiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompa­gnamento alla pensione.


Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico è ricono­sciuta la facoltà di cumulare i periodi as­sicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della pre­videnza sociale (INPS), a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

I soggetti interessati, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, pre­sentano domanda all’INPS secondo le mo­dalità stabilite dall’Istituto medesimo.

I lavoratori possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un all’assunzione a tempo pieno e indetermi­nato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel ri­spetto degli specifici requisiti legittimanti.

di Francesca Esposito