Edilizia Industria Belluno, EVR da erogare in un’unica soluzione con la paga di agosto 2026
Con accordo del 26 febbraio 2026, sono stati determinati gli importi dell’EVR da corrispondere ai lavoratori del settore Edilizia Industria, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto
Edilizia Industria Belluno, EVR da erogare in un’unica soluzione con la paga di agosto 2026
Con accordo del 26 febbraio 2026, sono stati determinati gli importi dell’EVR da corrispondere ai lavoratori del settore Edilizia Industria, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto
In data 26 febbraio 2026, le Parti sociali per l’industria edile della provincia di Belluno, hanno firmato il verbale per la verifica e la valutazione degli indicatori territoriali e per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2026, in attuazione di quanto previsto dal Contratto integrativo provinciale di lavoro sottoscritto il 23 maggio 2023.
In tale sede, le Parti hanno convenuto la quantificazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020.
L’erogazione dovrà avvenire in un’unica soluzione unitamente alle retribuzioni del mese di agosto o, in caso di cessazione del rapporto nei mesi da aprile a luglio, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto.
L’effettiva erogazione a livello aziendale, sarà determinata dalle singole aziende, a seguito della verifica che dovrà essere effettuata entro il mese di aprile 2026 e che si baserà sull’andamento dei seguenti due indicatori aziendali:
- Ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili;
- Volume d'affari IVA.
Per le imprese che operano con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate, come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Come segnalato dalla Cassa Edile di Belluno, entro il 31 maggio, all’esito della verifica a livello aziendale, le imprese che riscontrano il mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali sono tenute a informare, via PEC o e-mail, l’Associazione territoriale di riferimento e la Cassa Edile mediante autodichiarazione sul mancato raggiungimento dei suddetti parametri, comunicandolo al contempo alle R.S.A. o R.S.U, ove costituite.
Importi EVR orario
Livello | Importo orario lordo |
7Q | € 0,41 |
7 | € 0,41 |
6 | € 0,37 |
5 | € 0,31 |
4 | € 0,29 |
3 | € 0,27 |
2 | € 0,24 |
1 | € 0,21 |
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



