Sostegno al reddito dei lavoratori TIM S.p.A.
Stabilito l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà bilaterale per i dipendenti TIM S.p.A. - (Cod. CNEL K411)
Sostegno al reddito dei lavoratori TIM S.p.A.
Stabilito l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà bilaterale per i dipendenti TIM S.p.A. - (Cod. CNEL K411)
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni prevede tra le proprie prestazioni l'erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito in favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (60 mesi), a condizione che abbiano maturato il diritto all'assegno previdenziale secondo la normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La normativa vigente ha definito le procedure operative, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di finanziamento applicabili alle prestazioni straordinarie del Fondo, ivi incluse le regole per il versamento mensile anticipato della provvista da parte del datore di lavoro, nonché i flussi informativi tra datore di lavoro, lavoratore e INPS per la gestione delle singole posizioni.
TIM S.p.A., a seguito di una valutazione strutturale della propria organizzazione, in coerenza con le sfide di trasformazione digitale che caratterizzano il settore delle Telecomunicazioni, ha individuato l'opportunità di attuare un processo di razionalizzazione della propria forza lavoro, valorizzando il percorso professionale delle persone coinvolte e assicurando loro le condizioni necessarie per una transizione sostenibile verso la fase post-lavorativa.
Pertanto, l'assegno straordinario erogato dal Fondo si configura come lo strumento tecnico più idoneo a rispondere all'esigenza aziendale di ottimizzare il proprio dimensionamento in coerenza con i nuovi paradigmi digitali, assicurando contestualmente ai lavoratori una transizione fluida e protetta verso il trattamento pensionistico, mitigando gli impatti sociali derivanti dai processi di riorganizzazione.
Le Parti, riaffermando l'impegno verso un sistema di relazioni industriali basato sulla responsabilità e sulla gestione non traumatica delle eccedenze, intendono attivare la misura dell'assegno straordinario, così come prevista dal Fondo; tale iniziativa si fonda sul principio di adesione volontaria, garantendo che il percorso di accompagnamento alla pensione risponda a una scelta consapevole e condivisa tra datore di lavoro e lavoratore.
Al fine di agevolare l'uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2026, si farà ricorso, su base volontaria e individuale e per un numero massimo di 1.000 unità, alla misura di accompagnamento alla pensione.
TIM S.p.A. valuterà l'accoglimento delle richieste in rapporto alle esigenze tecnico-organizzative, con particolare riferimento al personale in possesso di specifiche competenze non diffuse in azienda e di non immediata replicabilità.
L'accesso all'assegno straordinario ha come possibili destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i dipendenti di TIM S.p.A. che maturino i requisiti minimi per il diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata entro il 30 novembre 2031 ed esprimano il proprio consenso, nei tempi e nei termini indicati dall'azienda, a risolvere il rapporto di lavoro con effetto entro e non oltre il 30 novembre 2026.
A favore dei suddetti dipendenti per i quali venga perfezionata la cessazione del rapporto di lavoro, TIM S.p.A. si impegna a versare mensilmente al Fondo:
- un importo pari all'assegno straordinario mensile spettante al lavoratore, pari alla misura del trattamento pensionistico maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, fino al mese precedente previsto per l'erogazione del primo assegno pensionistico.
- la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato.
TIM S.p.A. manifesta la propria disponibilità, laddove ammesso dalle normative di legge e dalle disposizioni di prassi amministrative, a corrispondere l'assegno straordinario e la contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento inizialmente prevista, qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale che incidano sui requisiti di accesso al pensionamento dei lavoratori beneficiari.
A garanzia degli adempimenti previsti, TIM S.p.A. verserà mensilmente al Fondo le risorse necessarie per finanziare l'assegno straordinario e la contribuzione correlata dovuta per ciascun lavoratore beneficiario.
Per sostenere le specifiche finalità del presente accordo, l'azienda corrisponderà il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal lavoratore alla data di cessazione in 2 (due) tranche, con le seguenti modalità:
- la prima tranche (pari al 30%) dell'importo complessivo spettante sarà erogata entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- la seconda tranche (pari al restante 70%) sarà erogata decorso un periodo massimo di 4 mesi dalla data di cessazione.
Tale modalità di pagamento rateale sarà formalizzata e accettata dal lavoratore nell'ambito della sottoscrizione del verbale individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale



